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“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Unione Sportiva Sampdoria S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B per la declaratoria di illegittimità della pretesa della Lnpb di ottenere dalla odierna ricorrente, al momento della sua iscrizione al Campionato di Serie B e della conseguente adesione alla Lega stessa, il pagamento del “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e, quindi, avverso la validità e per la declaratoria di nullità /annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione e caducazione, degli effetti di tutto quanto previsto dagli artt. 3, Capo I e 7, Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto le predette previsioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla Società ricorrente”. E’ quanto emerge dal sito del Coni nella pagina sulle comunicazioni da parte del Collegio di Garanzia dello Sport, che ha ricevuto un ricorso della Sampdoria contro la Lega Serie B per l’obbligo del pagamento del Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse nel campionato cadetto: “La ricorrente, U.C. Sampdoria S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia di accogliere il presente ricorso con declaratoria: dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligarla, al momento della sua iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento di “Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B”, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B; di nullità /annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B, delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali anche ove non conosciuti”.
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