Calcio

Tetto alle commissioni e disciplina sulla rappresentanza: cosa prevede il nuovo regolamento Fifa sugli agenti

Il pallone della Serie A Tim 2017-2018 - Foto Antonio Fraioli

Dopo il caso Superlega, il calcio torna ad essere materia a Lussemburgo. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea dovrà pronunciarsi sul FFAR, cioè il nuovo regolamento scritto dalla FIFA sugli agenti sportivi, entrato parzialmente in vigore il 9 gennaio 2023 ma sospeso dall’organismo che governa il calcio dopo lo stop di un tribunale tedesco e la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata ai giudici europei. Al centro dell’esame la compatibilità del FFAR con il diritto dell’UE in materia di concorrenza, la libera circolazione dei servizi e le norme dell’UE in materia di protezione dei dati. Ma cosa prevede il nuovo regolamento Fifa sui procuratori? Ecco i punti principali, in attesa del pronunciamento della Corte.

– Reintroduzione del sistema di licenze obbligatorie. Sarà necessario presentare la domanda, rispettare i requisiti e superare l’esame di agente previsto dalla FIFA, ma è prevista l’esenzione dall’esame per quei professionisti che avevano già ottenuto l’abilitazione sulla base dei regolamenti del 1991, 1995, 2001 e 2008.

Limiti alla rappresentanza cumulativa. Oggi un agente sportivo può rappresentare tutte e tre le parti (giocatore, club di partenza, club di destinazione) di una trattativa. Il FFAR impedisce la rappresentanza di più soggetti nella stessa operazione. In sintesi, un agente sportivo potrà prestare servizio per il singolo individuo (calciatore e/o allenatore), ma è prevista la doppia rappresentanza limitata alla parte individuale e al solo club cessionario. L’agente non potrà quindi né rappresentare contemporaneamente il giocatore (o l’allenatore) e il club di partenza, né contemporaneamente i due club in trattativa.

– Tetto alle commissioni. Il regolamento inserisce una tabella sulle soglie massime delle commissioni agli agenti. Ad esempio nel caso di rappresentanza di una singola persona fisica, la commissione non potrà superare il 5% della retribuzione individuale se questa è inferiore o equivalente a 200.000 dollari (3% se sfora la cifra). Al contrario, nel caso in cui l’agente sportivo rappresenti la società cedente, il tetto alla commissione può essere fissato al 10% del corrispettivo della transazione.

Rappresentanza di calciatori minorenni. Ai sensi dell’articolo 13, un agente potrà siglare un accordo di rappresentanza con un calciatore minorenne (o con chi ne fa le veci) dai 6 mesi antecedenti l’età in cui, in base alla legge del proprio paese, egli avrà la possibilità di firmare il suo primo contratto da professionista.

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