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Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso da parte di Pietro Leonardi, relativa all’inibizione per una durata pari a 5 anni, con annessi 150.000 euro di multa. L’ente decisionale in ambito sportivo ha considerato la richiesta del direttore generale italiano come ‘inammissibile per difetto di giurisdizione’; nessuno sconto della pena e conseguente necessità del pagamento dell’interezza della sanzione pecuniaria precedentemente stabilita. Assente dunque la marcia indietro del Tar, attesa da Leonardi, con risarcimento dichiarato impossibile da attuare date le circostanze.
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Dopo la sfortunata esperienza come dirigente del Parma e la nota dichiarazione di fallimento della società emiliana, datata 2015, continua il percorso tortuoso per Leonardi; breve parentesi al Latina, società a sua volta fallita, ma nessuna uscita concreta dal periodo grigio. Il direttore generale è stato deferito per violazione delle norme di funzionamento delle società sportive e sugli obblighi di trasparenza necessari per gli organi amministrativi; valido dunque il pronunciamento in concomitanza di Corte Federale d’Appello della Figc e Collegio di Garanzia dello Sport del Coni; confermato in ultima istanza dal Tar laziale.
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