Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare l’Alessandria, il Brindisi e la Spal, club impegnati in questa stagione nel campionato di Serie C. Deferiti, contestualmente, anche i propri rappresentanti Andrea Molinaro (Alessandria), Mariachiara Rispoli (Brindisi) e Joseph Tacopina (Spal).
In dettaglio, Andrea MOLINARO, n.q. di Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato della U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. è stato deferito per violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle N.O.I.F. (“per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle rate Irpef relative al piano di rateazione in essere, di cui all’art. 1, comma 160 della L. n. 197/2022, in scadenza nel bimestre gennaio-febbraio 2024″), per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle N.O.I.F. (“per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18 marzo 2024, al pagamento in favore di un tesserato degli emolumenti netti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024″) e per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II) punto 1), par. VI), par. VII) e par. VIII) delle N.O.I.F. (“per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2024, della relazione semestrale al 31 dicembre 2023, dell’indicatore di liquidità, dell’indicatore d’indebitamento e dell’indicatore di costo del lavoro allargato, calcolati sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2023”).
La Società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L.
per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 33, comma 4, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. V) delle N.O.I.F.
a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore. Con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte alla Società nell’ambito di altro procedimento disciplinare.
per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV) delle N.O.I.F.
a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore. Con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte alla Società nell’ambito di altro procedimento disciplinare.
per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 31, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), par. VI), par. VII) e par. VIII) delle N.O.I.F.
a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore. Con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte alla Società nell’ambito di altro procedimento disciplinare.
- Mariachiara RISPOLI, n.q. di Amministratrice Unica della S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB S.R.L.
per violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. IV delle N.O.I.F.:
per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18 marzo 2024, al pagamento in favore dei tesserati degli emolumenti netti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024.
per violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle N.O.I.F.:
per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024;
- La Società S.S. BRINDISI FOOTBALL CLUB S.R.L.
per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 33, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. IV) delle N.O.I.F.
a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore. Con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte alla Società nell’ambito di altro procedimento disciplinare.
per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 33, comma 4, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. V) delle N.O.I.F.
a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore. Con l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 18, comma 1, del C.G.S. per le condotte ascritte alla Società nell’ambito di altro procedimento disciplinare.
- Joseph TACOPINA, n.q. di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della S.P.A.L. S.R.L.:
per violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V delle N.O.I.F.:
per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 18 marzo 2024, al versamento delle ritenute Irpef, relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2024;
- La Società S.P.A.L. S.R.L.
per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 33, comma 4, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. C), par. V) delle N.O.I.F.
a titolo di responsabilità diretta e a titolo di responsabilità propria per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.