L’ultimo round non presenta sorprese. Il Consiglio di Stato conferma il verdetto del Tar, respinge il ricorso della Reggina contro l’esclusione dalla Serie B 2023/2024 e promuove nel campionato cadetto il Brescia, primo nella graduatoria dei ripescaggi dopo la retrocessione sancita ai playout. La parola fine sulla vicenda arriva dalla sezione quinta del Consiglio di Stato, che ha bocciato (come hanno già fatto Covisoc, Consiglio Federale, Collegio di garanzia del Coni e Tar) le motivazioni della Reggina, che è così costretta a ripartire dai dilettanti. Anche Comune di Reggio Calabria, Città metropolitana di Reggio Calabria e Regione Calabria si erano costituiti in giudizio. Ieri, durante l’udienza, davanti al Consiglio di Stato si erano presentati anche circa 200 tifosi della Reggina. A fare festa oggi però sono solo quelli del Brescia.
DI SEGUITO IL TESTO COMPLETO DEL DISPOSITIVO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6982 del 2023, proposto da Società Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli, Donato Patera, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Giorgio Fraccastoro, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Sezione Controversie di Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionali, Commissione Vigilanza Contabile sulle Società Sportive Società Calcio – Covisoc, non costituiti in giudizio;
Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lega Nazionale Professionisti B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Brescia Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, Giacomo Fenoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AC Perugia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ascoli Calcio 1898 Fc S.p.a., Società Sportiva Bari Calcio S.p.a., Unione Sportiva Catanzaro 1929 S.r.l., As Cittadella S.r.l. Unipersonale, Como 1907 S.r.l., Cosenza Calcio S.r.l., Us Cremonese S.p.a., Feralpisalo’ S.r.l., Modena Fc 2018 S.r.l., Palermo Football Club S.p.a., Parma Calcio 1913 S.r.l., Pisa Sporting Club S.r.l., Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l., Unione Calcio Sampdoria S.p.a., Spezia Calcio S.r.l. Società Sportiva Professionistica, Fussball Club Sùdtirol Gmbh – S.R.I., Ternana Calcio S.p.a., Venezia Fc S.p.a., non costituiti in giudizio;
Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli, Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Zetti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni 9;
Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole n. 8;
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Brugnano, Fedora Squillaci e dall’avvocato Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l’intervento di
ad adiuvandum
Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Marafioti, Gianclaudio Festa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Brugnano, Fedora Squillaci, e dall’avvocato Sergio Santoro con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13173/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., della Lega Nazionale Professionisti B, di Brescia Calcio S.p.A., di AC Perugia Calcio S.r.l., del Comune di Perugia, del Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, del Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comune di Reggio Calabria;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 agosto 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Benelli, Patera, Fraccastoro, Astorre, Cintioli, Viglione, Fidanzia, Festa, Santoro, Presutti, Laudani, Fenoglio, Zetti, Bromuri, Pezzali e D’Orsogna, in delega dell’avvocato Giani. È dato atto, altresì, del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Brugnano, Squillaci e Miceli;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Reggina 1914 s.r.l. è una Società sportiva che, durante il campionato 2022-2023, in data 19 dicembre 2022, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, “per l’omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali”, ex art. 40 e ss. d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. In particolare, è stata presentata una proposta ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 14 del 2019, la quale prevedeva un pagamento solo parziale dei crediti di Erario ed Enti previdenziali.
2. Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, con decisione in data 9 – 12 giugno 2023, dopo aver ritenuto la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per l’accesso alla procedura di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ha omologato il piano finalizzato alla ristrutturazione del debito e le transazioni sui crediti tributari e contributivi.
3. La sentenza ha omologato il piano proposto dalla Società Reggina, che prevedeva, con riferimento ai debiti tributari (Agenzia delle Entrate) e contributivi (INPS) in scadenza al 31 dicembre 2022, il relativo pagamento della somma finale entro 30 giorni dalla sentenza di omologazione del Tribunale di Reggio Calabria (nel caso di specie, entro il 12 luglio 2023).
4. L’adempimento dei debiti tributari (Agenzia delle Entrate) e contributivi (INPS) è stato assolto dalla Società Reggina in data 5 luglio 2023.
5. La COVISOC, con nota datata 30 giugno 2023, ha ritenuto che “per quanto emerso in corso d’istruttoria, allo spirare del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 20 giugno 2023), codesta Società non ha adempiuto l’obbligo di versamento dei debiti tributari e dei debiti previdenziali di competenza fino al 31 dicembre 2022, nella misura stabilita dalla citata sentenza la quale, peraltro, almeno allo stato, non risulta ancora definitiva essendo pendenti i termini per proporre reclamo”.
6. Avverso tale nota la Società Reggina ha proposto ricorso innanzi alla stessa COVISOC che, con decisione in data 6 luglio 2023, lo ha rigettato.
7. Con delibera 7 luglio 2023 CU n. 8/A, il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha disposto la non ammissione della Società Reggina al Campionato di Serie B 2023-2024.
8. La Società Reggina ha quindi proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, che è stato rigettato con decisione 20 luglio 2023, n. 64 (dispositivo datato 21 luglio 2023).
9. La Reggina 1914 s.r.l. ha quindi proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 64 del 20 luglio 2023 e dei precedenti provvedimenti (tra gli altri, la decisione della COVISOC del 30 giugno 2023, la decisione della COVISOC del 6 luglio 2023, la delibera 7 luglio 2023 CU n. 8/A del Consiglio Federale della F.I.G.C.). La società ha altresì richiesto, in via subordinata, l’annullamento del C.U. 169/A.
10. Con sentenza n. 13173, pubblicata in data 7 agosto 2023, il TAR ha rigettato il ricorso.
11. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, la Reggina 1914 s.r.l. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla stregua dei motivi così rubricati: “I. Error in iudicando. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato i motivi 1,2,3,4,5,6 e 8 del ricorso di primo grado, ritenendo che la Reggina fosse tenuta al pagamento dei propri debiti nel termine perentorio del 20 giugno 2023 e che, nondimeno, non sussiste sul punto alcun contrasto tra Ordinamento Statale e Ordinamento Sportivo. Illogicità e irragionevolezza. Carenza dei presupposti di fatto e di diritto; II. Error in iudicando. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il settimo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per manifesta disparità di trattamento, laddove una deroga ai termini endoprocedimentali è stata consentita al Lecco (CU. N. 10/A) e non alla Reggina. III. Error in iudicando ed omessa pronuncia con riferimento alla censura dedotta nel ricorso di primo grado in via preliminare ed avente ad oggetto la palese illegittimità della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento del titolo sportivo per la serie B. Error in iudicando: erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibili le censure di illegittimità relative all’art. 52 delle NOIF per violazione del vincolo della pregiudiziale sportiva”.
12. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, Brescia Calcio S.p.a., che ha anche proposto ricorso incidentale, la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I.
13. Alla udienza pubblica del 29 agosto 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
14. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
15. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.
15.1. La decisione del Giudice di prime cure si fonderebbe su un’erronea interpretazione del CU n. 169/A. Il comunicato ha previsto che: “Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono: a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all’originale dei suddetti provvedimenti; b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti; c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti”.
15.2. Il TAR, secondo l’appellante, avrebbe limitato la propria analisi della norma – in modo irragionevole – alle lettere a) e b), giungendo così ad affermare che la sussistenza dell’obbligo di pagamento della Reggina entro la data del 20 giugno 2023 sarebbe imposto, appunto, dalla lettera b). Una lettura complessiva della disposizione porterebbe alla conclusione di segno opposto, ossia che la Reggina non avrebbe dovuto pagare nel termine del 20 giugno ben potendo provvedere nel diverso termine del 12 luglio assegnato dal Tribunale fallimentare, secondo quanto consentito dalla lettera c) del comunicato.
15.3. La lett. c) del comunicato, prevede la salvezza di eventuali diverse indicazioni da parte del provvedimento di omologa (“per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti“), nella fattispecie consistenti nella assegnazione del termine del 12 luglio 2023 per disporre gli adempimenti contenuti nel piano omologato.
15.4. E’ la stessa lettera c) del CU 169/A, peraltro, che nel richiamare il Comunicato 66/A avvalorerebbe la tesi esposta dall’appellante. Infatti, il CU n. 66/A ammette i pagamenti, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore (il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 è in vigore dal luglio 2022) e subito dopo dispone che “in caso di transazioni e/o rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2023”.
15.5. Quindi il CU ammette le transazioni e le rateizzazioni, sicché sarebbe irrazionale, ammettere le predette modalità di pagamento e non riconoscere la “transazione” omologata dal Tribunale. In questo modo, oltre a confliggere con quanto disposto dalla lettera d) 10 (assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, …) i comunicati adottati per adeguare l’ordinamento sportivo al Codice della crisi d’impresa resterebbero sostanzialmente inapplicabili.
15.6. Ne deriva come l’unica interpretazione possibile di quel richiamo è nel senso che le rateizzazioni e transazioni a cui fa riferimento il citato CU n. 66/A alla lettera d) 10 siano anche quelli stabiliti dal Tribunale fallimentare. Argomentare diversamente vorrebbe dire neutralizzare il richiamo al CU n. 66/A (ed in particolare alla lett. d) 10) da parte del CU n. 169/A).
15.7. In definitiva, da nessuna parte si ricaverebbe l’obbligo della società che abbia ottenuto una sentenza di omologa di provvedere al pagamento dei propri debiti nel termine del 20 giugno.
15.8. Alla data della valutazione da parte del Consiglio Federale F.I.G.C., ossia il 7 luglio, la posizione della Società Reggina risultava regolare. Di tale circostanza, a differenza di quanto assunto dal TAR, le autorità sportive avrebbero dovuto tenere conto perché, se la fonte attributiva del potere (art. 12 della Legge n. 91/1981) riconosce alle Federazioni il potere di controllo dell’equilibrio finanziario, al solo fine di garantire il regolare svolgimento del campionato, violerebbe i principi di proporzionalità, di ragionevolezza e di logicità il provvedimento di esclusione dal campionato di chi è in regola con tutti i requisiti con oltre 40 giorni di anticipo rispetto all’avvio dello stesso (previsto secondo Calendario al 19 agosto 2023). Né si tratterebbe di attribuire rilevanza, come invece sostiene il TAR, ad un fatto sopravvenuto nel corso della procedura ledendo la par condicio dei partecipanti, visto che il requisito risulta rispettato ben prima dell’avvio della competizione sportiva.
15.9. Sarebbe evidente l’errore del TAR e prima ancora del Collegio di Garanzia, del Consiglio federale e della COVISOC: secondo l’appellante, il Comunicato n. 169 non ha imposto l’obbligo di pagamento dei debiti entro la data del 20 giugno a coloro che hanno ottenuto una sentenza di omologa che prevede un diverso termine di pagamento ma anzi ha previsto che ai fini dell’adempimento debba aversi riguardo a questo diverso termine. Sicché, i provvedimenti che hanno escluso la Reggina dal campionato di serie B sarebbero illegittimi perché la Reggina aveva termine per pagare fino al 12 luglio, ossia nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa.
15.10. Inoltre, i debiti di cui al piano approvato con la sentenza di omologa che ha assegnato il termine per il pagamento del 12 luglio, alla data del 20 giugno 2023 non potevano nemmeno considerarsi esigibili in quanto ai sensi dell’art. 1185 c.c. “Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore”. Avrebbe quindi errato il TAR a ritenere che “non rilevano neppure le deduzioni relative alla natura di “debito scaduto” o meno delle pendenze tributarie e previdenziali alla data del 20 giugno 2023”.
15.11. A seguito della sentenza del Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria, pubblicata in data 12.06.2022, i debiti a cui fa riferimento la COVISOC, prima, e il Collegio di Garanzia, dopo, non esistevano più per effetto della intervenuta omologazione forzosa ex art. 63, comma 2, del Codice della crisi d’impresa da parte del Tribunale. Il nuovo debito della Reggina, come statuito nell’omologa, doveva essere pagato entro il 12 luglio 2023, data che è stata rispettata.
15.12. L’appellante ha formulato in primo grado una specifica censura che, il TAR, ha omesso di affrontare e che viene riproposta a ulteriore conferma dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati. Tali provvedimenti, infatti, sarebbero illegittimi anche perché hanno ritenuto di imporre un termine di pagamento previsto in via generale (20 giugno 2023), senza considerare eventuali diversi termini previsti dal Tribunale Fallimentare laddove lo stesso CU n. 66/A, come già detto, consente invece, per il semplice caso di accordi di rateazione con gli enti impositori, di assolvere agli adempimenti mediante il pagamento delle sole rate scadute prima del termine generale.
15.13. Alla Reggina si sarebbe dovuto consentire di effettuare il pagamento fino al 12 luglio nonostante la sentenza di omologa, ad oggi, non sia ancora passata in giudicato. In proposito il TAR ha ritenuto la questione irrilevante e quindi non ha affrontato la relativa censura che, pertanto, viene riproposta.
15.14. La tesi del Collegio di Garanzia e, prima ancora, del Consiglio Federale è che la sentenza di omologa della Reggina, comunque, essendo oggetto di reclamo, non potrebbe essere tenuta in considerazione perché il CU. 169/A ne imporrebbe il carattere della definitività, da intendersi come passaggio in giudicato. La sentenza di omologazione assume rilevanza in quanto tale, sia perché, dal tenore testuale, risulta che lo stesso CU 169/A non richiede per essa il carattere definitivo, riferendolo ad altra tipologia di “provvedimenti”, sia perché essa è esecutiva, sia perché, essa è pure una sentenza di tipo definitivo e non parziale. In primo luogo, il CU 169, già da un punto di vista letterale, ricollega il carattere “definitivo” non già ai “provvedimenti di omologazione da parte della competente autorità giudiziaria” ma soltanto ai “provvedimenti equivalenti” (“Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi”). Tale interpretazione, in linea con il dato letterale, troverebbe riscontro nella disciplina del Codice della crisi d’impresa che contempla espressamente istituti volti alla conservazione dell’impresa per i quali non è previsto l’intervento dell’autorità giudiziaria e si definiscono, invece, con provvedimenti non reclamabili in cui un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e della fattibilità economica e giuridica del piano di risanamento proposto dall’imprenditore (il riferimento è agli artt. 17 e 56 del d.lgs. n. 14 del 2019). In secondo luogo, laddove si limitasse l’applicazione del Comunicato ai soli casi di sentenze passate in giudicato, lo stesso sarebbe del tutto inapplicabile alla stagione 2023-2024 (per la quale è stato emanato), dovendosi attendere non solo la definizione della fase del reclamo ma anche quella del ricorso per Cassazione contro la sentenza che decide sul reclamo (art. 51, d.lgs. 14 del 2019). Una tale interpretazione, dunque, sarebbe irragionevole anche in considerazione del fatto che le sentenze di primo grado, tra cui anche quella del Tribunale fallimentare, sono immediatamente esecutive, ben potendo quindi esplicare i propri effetti a prescindere dal loro passaggio in giudicato. Verrebbe così tradita la ratio del CU n. 169. Laddove si dovesse attendere il passaggio in giudicato, non bastando l’immediata esecutività della sentenza di omologa, il comunicato, non troverebbe applicazione alla stagione 2023-2024 e, dunque, nella sostanza, verrebbe a mancare quel coordinamento con gli istituti della gestione della crisi d’impresa che era nell’intenzione del comunicato realizzare. In ogni caso e in terzo luogo e in subordine, qualora pure si volesse ritenere necessario il carattere “definitivo” della sentenza di omologazione, essa sarebbe nondimeno definitiva; si rileva che sentenza “definitiva” secondo il c.p.c. non è quella non più soggetta ad alcuna forma di gravame, ma è definitiva quella che appunto definisce un certo giudizio. Laddove il requisito della definitività dovesse intendersi riferito anche alle sentenze (e non solo agli altri provvedimenti) – lo stesso deve essere inteso come “sentenza definitiva di primo grado” (in contrapposizione ad una ipotetica sentenza non definitiva di primo grado).
15.15. L’appellante prosegue nella esposizione della propria tesi affermando anche quanto segue. Se pure si volesse ritenere che il CU 169 avesse imposto l’obbligo di pagamento entro il termine del 20 giugno anche in presenza di una sentenza di omologa che avesse individuato un diverso termine, la pronuncia del TAR sarebbe in ogni caso errata. In primo luogo sarebbe errata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto l’impugnazione del CU 169, inammissibile per carenza di interesse e per tardività non essendo stato impugnato al momento della sua pubblicazione.
L’interesse alla impugnazione di tale Comunicato, contenente norme generali e astratte, infatti, sarebbe sorto, come di regola avviene in presenza di atti amministrativi generali, soltanto al momento della sua applicazione e ciò, nel caso di specie, per un duplice ordine di ragioni:
a) al momento della pubblicazione del comunicato, non vi era alcuna sentenza del Tribunale fallimentare e la Società non poteva sapere se il proprio piano sarebbe stato omologato e a quali condizioni;
b) la lesione nei confronti della Società si è concretizzata solo quando le autorità sportive hanno applicato il comunicato secondo un’interpretazione, a dire dell’appellante, erronea, ritenendo che la Reggina avrebbe dovuto pagare nel termine del 20 giugno 2023.
La sentenza sarebbe errata anche laddove ha escluso la sussistenza di un conflitto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, nonostante l’asserito obbligo di pagamento entro il 20 giugno pur a fronte di una sentenza di omologa che assegnava un diverso termine. Infatti, prevedere un tale obbligo significa pretendere di estendere l’autonomia dell’ordinamento sportivo sino a comprimere le situazioni giuridiche soggettive protette dall’ordinamento della Repubblica attraverso la paralisi degli effetti di sentenze e di fattispecie giuridiche compiutamente disciplinate da altrettante norme aventi forza di legge.
Si determinerebbe uno sconfinamento dell’ordinamento sportivo oltre il campo che gli viene riservato con la disapplicazione di norme di legge statale che valgono per ogni altra impresa che operasse sotto l’egida dell’Ordinamento Italiano. In altre parole, la sostituzione imperiosa del termine del 20 giugno 2023 (fissato dall’Ordinamento Sportivo) al più lungo termine del 12 luglio 2023 (fissato dall’Ordinamento Statale), oltre ad essere manifestamente irragionevole (perché si tratta comunque di date perfettamente utili allo svolgimento degli adempimenti organizzativi previsti per lo svolgimento del campionato), esemplificherebbe un aperto conflitto tra i due ordinamenti, conflitto che incide direttamente sulle situazioni soggettive protette dalle norme statali (soprattutto dall’art. 63 del citato d.lgs. n. 14 del 2019, per l’incidenza che produce per via della sentenza di omologazione sul regime giuridico del rapporto obbligatorio). Tale conflitto non potrebbe che esser risolto a vantaggio dell’ordinamento dello Stato secondo quanto stabilito dall’art. 1 della legge n. 280/2003, secondo cui “i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.
16. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.
16.1. Con il settimo motivo di ricorso l’appellante ha lamentato la violazione del principio di parità di trattamento, in relazione alla posizione del Lecco Calcio, al quale è stata consentita una deroga dei termini per regolarizzare la propria posizione. Sul punto il Giudice di prime cure ha ritenuto che la censura non fosse fondata perché non ci sarebbe “simmetria di posizioni” e ciò in quanto “nel caso del Lecco Calcio i motivi di esclusione afferivano ad irregolarità/carenze dei criteri infrastrutturali e non di quelli economico finanziari, che invece hanno impedito l’ammissione al campionato della Reggina”.
16.2. Le affermazioni del TAR non sarebbero condivisibili in quanto, se è vero che i termini, come sostenuto sia dal Giudice di prime cure che dalle autorità sportive, sono fissati per garantire il regolare svolgimento delle procedure e la par condicio dei partecipanti alla competizione sportiva, tutti i requisiti prescritti, a prescindere dalla tipologia degli stessi, devono essere dimostrati nei termini assegnati. Non rileverebbe dunque che l’inadempimento contestato alla Reggina riguardasse la dimostrazione del proprio equilibrio economico finanziario e non la regolarità dei criteri infrastrutturali.
17. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.
17.1. Nel ricorso di primo grado la Reggina ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia anche laddove ha ritenuto che fosse inammissibile la richiesta di riconoscimento del titolo sportivo per la serie B. In proposito il Giudice di prime cure non si è pronunciato e, pertanto, viene riproposta la censura avente ad oggetto l’illegittimità della statuizione sopra illustrata in quanto irragionevole, considerato che la richiesta in questione costituiva una mera conseguenza della richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, che avrebbe automaticamente determinato il riconoscimento del titolo sportivo alla Serie B.
17.2. La sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la censura di illegittimità relativa all’art. 52 delle NOIF per violazione del vincolo della pregiudiziale sportiva. Infatti, la censura è stata dedotta anche innanzi agli organi della giustizia sportiva, laddove si è espressamente rappresentato che l’eventuale diniego di ammissione al Campionato di Serie B non potrebbe comunque comportare la revoca del relativo titolo sportivo, né del c.d. “patrimonio-calciatori”, essendo palese la illegittimità di quanto previsto rispettivamente dagli artt. 52 e 110 delle NOIF, per violazione della normativa superiore costituita dal principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), dal diritto di impresa (art. 41 Cost.) e dal buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
18. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
19. Com’è evidente, la questione fondamentale della vicenda controversa, ruota intorno al termine di pagamento dei debiti tributari e dei debiti previdenziali di competenza fino al 31 dicembre 2022: 20 giugno 2023 secondo la tesi sposata dal TAR, 12 luglio 2023 (termine assegnato dal Tribunale fallimentare) secondo la tesi dell’appellante.
20. Ebbene, la sentenza del TAR, resiste alle critiche di parte appellante anche se la motivazione va parzialmente modificata, per le ragioni che seguono.
20.1. Il termine fissato dal manuale del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionale di serie B (d’ora innanzi: manuale delle licenze) per l’adempimento dei debiti tributari e previdenziali maturati fino al 31.12.2022 era quello del 20.6.2023 e a tale data non esisteva alcun diverso termine fissato dalla sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria 9-12 giugno 2023 (in tesi di parte appellante, 12 luglio 2023), perché il diverso termine fissato dal Tribunale di Reggio Calabria (per relationem al contenuto della proposta di transazione) non era efficace (non nel senso preteso dall’appellante) alla data del 20.6.2023.
20.2. Ha rilievo dirimente la questione (che il TAR ha assorbito in modo non corretto) della necessità o meno, che, al fine di un differimento del termine del 20.6.2023, la decisione di omologazione resa dal Tribunale fosse definitiva.
20.3. A tal fine giova riportare quanto disposto dal comunicato n. 169 del 21 aprile 2023 che integra il manuale delle licenze al fine di adeguarlo al codice della crisi di impresa (d.lgs. n. 14/2019). Esso stabilisce, nella parte qui rilevante: “Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono:
a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all’originale dei suddetti provvedimenti;
b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti;
c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti.
Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.
L’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere a) e b), determina la mancata concessione della Licenza”.
20.4. Tale comunicato, nel trattare la questione di un possibile diverso termine rispetto a quello del 20.6.2023, utilizza la seguente espressione: “Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi”. Contrariamente all’assunto di parte appellante, secondo cui la definitività non riguarderebbe i provvedimenti di omologazione, il Collegio rileva che, da un lato, non vi è alcun segno di punteggiatura che faccia ritenere l’aggettivo “definitivi” riferito solo agli “equivalenti provvedimenti”, e, dall’altro lato, il concetto stesso di “equivalenza” dei provvedimenti postula che siano tutti, omologazioni comprese, soggette al medesimo regime giuridico. Sicché, al fine dei termini da rispettare secondo il manuale delle licenze, per l’adempimento dei debiti tributari e previdenziali, rilevano solo i provvedimenti di omologazione “definitivi”. Questa soluzione, oltre che coerente con la lettera della previsione in commento, è giustificata dalla ratio complessiva del sistema ipotizzato dal manuale delle licenze per garantire la par condicio delle società aspiranti alla partecipazione al campionato di serie B e l’affidabilità economico-finanziaria delle stesse. Invero, un provvedimento di omologazione “non definitivo” da un lato non può essere ritenuto produttivo di effetti (nel senso auspicato dall’appellante), e dall’altro lato non garantisce che il debito tributario o previdenziale come ridefinito dal provvedimento di omologazione resti immutato, essendo ancora sub iudice.
Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria ha omologato una proposta di accordo di ristrutturazione di debito e di transazione su debiti tributari e previdenziali, imponendo all’Amministrazione finanziaria e all’INPS una transazione che essi avevano rifiutato, secondo il meccanismo legale del cram-down (art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 14/2019), con un abbattimento del debito fiscale e previdenziale del 95% e con azzeramento di sanzioni e interessi. Le Amministrazioni interessate non hanno accettato questa “transazione imposta” e hanno proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale fallimentare, tutt’oggi pendente. Pertanto, correttamente la FIGC, ha ritenuto non idoneo il pagamento in data 5 luglio 2023 di una ridotta percentuale dell’intero credito tributario e previdenziale (nella misura del 5% della sola sorte capitale, con totale azzeramento di interessi e sanzioni).
20.5. Anche a prescindere dal dirimente rilievo di cui sopra, e a voler seguire l’assunto di parte appellante, secondo cui sarebbe stata sufficiente una sentenza di omologazione “non definitiva”, occorre rilevare che la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria non prevede in via diretta il termine del 12 luglio 2023 per il pagamento dei debiti tributari e previdenziali e non contempla un effetto attuale di rimessione in termini. Tale sentenza ha omologato una proposta di transazione proveniente dall’odierna appellante, sottoposta al Tribunale fallimentare in data 24 aprile 2023. Tale proposta prevede il pagamento dei debiti fiscali entro trenta giorni decorrenti dalla sentenza “definitiva” di omologazione, e non dalla sentenza di omologazione semplicemente “efficace”. La detta proposta di transazione, ai fini della “definitività” della sentenza di omologazione, fa specifico riferimento al mancato reclamo nei termini di legge o al rigetto dei reclami o alla rinuncia agli stessi, e subordina la rinuncia del creditore fiscale a ogni ulteriore pretesa all’avvenuto effettivo pagamento della somma proposta. La proposta di transazione prevede un impegno a pagare sul presupposto della definitività della sentenza di omologazione, e con decorrenza da tale definitività (si legge nella detta proposta: “Il pagamento delle somme di cui ai precedenti punti avverrà, in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria della presente proposta e degli altri accordi di ristrutturazione dei debiti sottoscritti tra il Debitore ed i suoi creditori, ai sensi dell’art. 48 CCII per effetto del (i) mancato reclamo da parte dei creditori del Debitore ai sensi dell’art. 51 CCII, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza nel Registro delle Imprese, e/o (ii) sentenza di rigetto del reclamo proposto da parte dei creditori del Debitore emessa da parte della Corte d’Appello competente e pubblicata nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 45 CCII o rinuncia al reclamo stesso da parte dei creditori procedenti ovvero conferma della sentenza di omologazione ex art. 53 comma 5-bis CCII da parte della Corte d’Appello Competente”, e, ancora “la presente proposta manterrà la sua efficacia a titolo definitivo in caso di sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria”). Questo non può essere interpretato nel senso che fino a quando non sorge l’impegno a pagare derivante dalla sentenza di omologazione definitiva, non vi è un obbligo di pagamento, ma significa invece che nelle more della definitività dell’omologazione, e quindi della accettazione imposta da parte delle Amministrazioni finanziaria e previdenziale della decurtazione del debito, permane il debito originario. Non si può equiparare una sentenza non definitiva di omologazione a una rateazione fiscale, perché la rateazione fiscale è frutto o di una legge o di un provvedimento definitivo del creditore, laddove la sentenza di omologazione può sortire analogo effetto o se vi è l’accordo del creditore (che qui manca) o se diventa definitiva. Ne consegue che alla data del 20 giugno 2023, non essendovi alcuna sentenza definitiva di omologazione, non era attuale l’impegno di pagamento in misura ridotta, il cui termine decorreva dalla sentenza definitiva, e pertanto era ancora sussistente l’obbligo di pagamento dei debiti tributari e previdenziali secondo la misura e le scadenze originarie.
20.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato in prime cure non contrasta con la previsione del comunicato n. 169 del 21 aprile 2023, laddove questo fa salve le diverse disposizioni dei provvedimenti di omologazione, in deroga a quelle del manuale delle licenze, perché tale previsione non può essere letta in modo avulso dall’altra che fa riferimento a provvedimenti di omologazione definitiva, e quindi implica che il diverso regime stabilito dal provvedimento di omologazione sia attuale e efficace alla data del 20 giugno 2023, cosa che nella specie difetta.
20.7. Né è ipotizzabile che un diverso termine previsto da un provvedimento di omologazione si imponga per forza propria e prevalga di per sé rispetto al termine previsto dal manuale delle licenze. A tale soluzione, che pure sembra prospettata da parte appellante, ostano tre dirimenti considerazioni:
a) l’ordinamento sportivo è connotato da “autonomia relativa” rispetto all’ordinamento giuridico statale (art. 1 d.l. n. 220/2003), nel rispetto dei principi generali e costituzionali dell’ordinamento statale (arg. da Cass., sez. un., 1.2.2022 n. 3057), che nella specie non risultano violati;
b) il Tribunale fallimentare non ha alcuna giurisdizione in materia sportiva e pertanto la decisione di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e di transazioni su debiti tributari e previdenziali adottata nella specie dal Tribunale fallimentare di Reggio Calabria è intrinsecamente inidonea a sortire per forza propria effetti di modifica del termine fissato dal manuale delle licenze per la prova degli adempimenti in materia fiscale e previdenziale, né ha in concreto sortito tale effetto, per le ragioni già viste;
c) un diverso termine fissato da un provvedimento di omologazione può acquisire rilevanza per l’ordinamento sportivo solo se e nei limiti in cui lo stabilisca l’ordinamento sportivo: e nel caso di specie l’ordinamento sportivo ha posto precise condizioni, che nella specie non si sono verificate, come sopra già osservato.
20.8. Il debito fiscale e il debito previdenziale di competenza fino al 31.12.2022, che secondo il manuale delle licenze doveva risultare adempiuto entro il 20.6.2023 e che in tesi – erronea per le ragioni già sopra viste – di parte appellante andava pagato entro il 12.7.2023, non può essere ritenuto, contrariamente all’assunto di parte appellante, un debito nuovo e non scaduto, come tale irrilevante ai fini degli adempimenti prescritti dal manuale delle licenze entro il termine del 20.6.2023. La “transazione imposta” omologata dal Tribunale fallimentare non determina alcuna sostituzione delle obbligazioni originarie con altre di diversa natura, ma una riduzione del debito originario che continua ad esistere, sia pure decurtato del 95%; né la transazione imposta ha trasformato il debito scaduto in debito non scaduto, risultando solo differito il termine di pagamento dell’originario debito già scaduto, tuttavia con previsione improduttiva di effetti alla data del 20.6.2023.
21. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
21.1. La FIGC non ha commesso alcuna disparità di trattamento tra il Lecco e la Reggina, consentendo nel primo caso, e negando nel secondo, la “proroga” di un termine perentorio. Nel caso del Lecco, la FIGC si è limitata a rimediare a un proprio errore consistente nell’aver mantenuto un termine – quello del 15.6.2023 – divenuto di oggettiva impossibile osservanza a causa di vicende sopravvenute indipendenti dalla volontà e dalla sfera di controllo del Lecco, e frutto invece di un mancato coordinamento tra la modifica del calendario dei play-off della serie C e il manuale delle licenze. Sicché, la FIGC, operando all’interno dell’ordinamento sportivo, ha acconsentito a una eccezionale quanto doverosa rimessione in termini. Nel caso della Reggina, il termine fissato dall’ordinamento sportivo al 20 giugno 2023 non può subire deroghe ad opera di un ordinamento giuridico esterno a quello sportivo, se non negli stretti limiti in cui l’ordinamento sportivo vi consente, e nella specie tali limiti non sono stati rispettati. Inoltre, dal punto di vista fattuale, mentre la società Calcio Lecco era nella oggettiva impossibilità di rispettare il termine del 15 giugno 2023 avendo acquisito il titolo sportivo solo in data 18 giugno 2023 non per sua scelta, ma perché l’Autorità sportiva competente ha calendarizzato la finale di play-off per il 18 giugno 2023, la società Reggina, che, avrebbe dovuto pagare l’intero debito tributario e previdenziale entro il 20 giugno 2023, essendo stata la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria pubblicata il 12 giugno 2023, ha disposto comunque di un lasso temporale congruo per pagare, entro il 20 giugno 2023, in luogo dell’intero debito fiscale, una quota ben più esigua (il solo 5% della sola sorte capitale). Consentire, nel caso della Reggina, una deroga del termine perentorio avrebbe comportato una vistosa e inaccettabile violazione della par condicio delle società calcistiche aspiranti all’iscrizione al campionato di serie B e delle regole di corretta concorrenza tra tali società, che esigono da parte di tutte, con le stesse modalità, il corretto assolvimento dei debiti fiscali e previdenziali.
22. Medesima sorte segue il terzo motivo di appello.
22.1. Le censure dedotte dall’appellante sono del tutto generiche e mirano, in sostanza, a ottenere una sorta di esonero dalle procedure e dagli adempimenti ordinariamente previsti per l’iscrizione ai campionati di calcio, in violazione della nota autonomia dell’ordinamento sportivo, e della esigenza di salvaguardia del superiore principio di par condicio dei partecipanti ai campionati.
23. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata. Il rigetto dell’appello principale rende improcedibile l’appello incidentale.
Le spese, vista l’assoluta particolarità e, per alcuni aspetti novità, delle questioni sottoposte al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così decide:
a) respinge il ricorso principale e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 13173/2023;
b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Brescia calcio S.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2023 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere