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Dopo aver respinto il ricorso del Chievo, il Collegio di Garanzia del Coni ha pubblicato le motivazioni della sentenza arrivata nella giornata di lunedì. Si legge: “Secondo la Covisoc, il deficit impediente consiste nella situazione di inadempimento di debiti tributari, segnatamente IVA risalente ai periodi d’imposta 2014-2018, per i quali – alla data discriminante del 28 giugno 2021 – la Società risultava decaduta dalle “procedure di pagamento rateale in precedenza in itinere”, è la nota.
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