Restano confermate le sanzioni inflitte a metà dello scorso anno dall’Antitrust a Tim e Dazn per alcune clausole del loro accordo sulla trasmissione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. L’ha deciso il Tar del Lazio con una lunga e complessa sentenza con la quale ha giudicato i ricorsi proposti da Dazn Ltd, Dazn Media Services, Telecom Italia, Fastweb e Sky Italia. In base ai ricavi che sarebbero derivati a Tim e Dazn dalla commercializzazione dei diritti televisivi per la stagione sportiva 2021-2022, l’Autorità ha sanzionato Tim con 760.776,82 e Dazn con 7.240.250,84 euro.
Per l’Antitrust, l’accordo, che prevedeva l’esclusiva a favore di Tim e il divieto di partnership con i concorrenti, poteva determinare effetti dannosi per le dinamiche competitive nel mercato di settore. E Tim, quindi, avrebbe commercializzato un’offerta in bundle non replicabile dai suoi concorrenti. Sky e Fastweb intervenivano in giudizio con proprie impugnative formulando specifiche censure di segno opposto a quelle spiegate da Dazn e Tim.
Il Tar, respingendo in premessa la censura di tardivo avvio del procedimento istruttorio, ha in primo luogo ribadito: “L’intesa è stata correttamente qualificata dall’Autorità come ‘restrittiva per oggetto’, atteso che lo scopo precipuo dell’accordo era pacificamente quello di escludere una serie di concorrenti sia dal mercato della pay tv sia da quello delle telecomunicazioni, inoltre, l’Agcm abbia comunque fornito piena prova degli effetti (quanto meno potenziali) di natura anticoncorrenziale dell’intesa”.
Conseguentemente a ciò il Tar nella nota continua: “Appare evidente che la strategia commerciale puntasse al fine di aumentare la clientela Tim: difatti, rendendo difficoltosa la fruizione dei contenuti Dazn svincolata dai servizi Tim, l’utente sarebbe stato indotto a rivolgersi prioritariamente a tale operatore, soprattutto considerando che l’offerta prevedeva, con un’unica bolletta, una serie di servizi (c.d. triple play) a prezzi inferiori rispetto a quelli di regola praticati separatamente sul mercato”.
In merito poi alla censura di mancata applicazione delle esenzioni previste dal Vber, il Regolamento europeo sugli ‘accordi verticali’: “Va rilevato come correttamente l’Agcm qualificava l’intesa esaminata come orizzontale, operando sia Dazn sia Tim nel mercato della fornitura dei servizi audiovisivi; e tale circostanza risulta dirimente per escluderne l’applicabilità”.
Quanto ai ricorsi proposti da Sky e Fastweb, società entrambe partecipanti al procedimento istruttorio anche in qualità di ‘soggetti segnalanti l’illecito’, il Tar, premettendo come palese il fatto che le censure rivolte avverso la valutazione dell’accordo del 3 agosto 2022 risultino infondate, atteso che sembrano ignorare un dato di fatto incontestabile, ossia la legittima assegnazione dei diritti tv a Dazn, ha ritenuto che: “Emerge con evidenza la contraddittorietà (quale figura sintomatica dell’eccesso di potere) del provvedimento impugnato, atteso l’insanabile e inspiegabile contrasto tra la comunicazione delle risultanze istruttorie e la decisione finale. Alla luce della parziale fondatezza delle censure spiegate da Sky e Fastweb, vanno accolti i loro ricorsi, con obbligo dell’Autorità di riavviare il procedimento istruttorio”.