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Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo l’undicesima giornata del massimo campionato. Spicca la chiusura per un turno della Curva Fiesole a causa di cori discriminatori nei confronti di giocatori della Juventus da parte dei tifosi della Fiorentina, ma con pena sospesa per un anno. Per il resto, sanzioni pecuniarie per diversi club, mentre sono tre gli squalificati nella dodicesima giornata, ovvero l’espulso Toloi e i precedentemente diffidati Kabasele e Rabiot.
Questo il comunicato: “Il Giudice sportivo, considerato che, prima dell’inizio della gara ed al termine della stessa, sono stati intonati cori beceri e di discriminazione razziale nei confronti di tre calciatori della Soc. Juventus; considerato, in particolare che, prima dell’inizio della gara ed al termine della stessa, dalla “Curva Fiesole”, occupata dai sostenitori della Soc. Fiorentina, venivano intonati ripetutamente cori beceri e discriminatori all’indirizzo del calciatore Dusan Vlahovic (Soc. Juventus); considerato che i collaboratori della Procura federale riportavano, altresì, nella loro relazione che, prima dell’inizio della gara, i sostenitori della Soc. Fiorentina presenti in “Curva Fiesole” intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Bioty Moise Kean (Soc. Juventus), e, al termine della stessa, i sostenitori ancora presenti in “Curva Fiesole” intonavano cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Weston James McKennie (Soc. Juventus); considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Fiorentina con l’obbligo di disputare una gara con il settore effettivamente occupato, nell’incontro in questione, della “Curva Fiesole” privo di spettatori. Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione”.
Sulle ammende: “Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, allì39;11° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, un petardo e nel recinto di giuoco un petardo e alcuni fumogeni sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni cubetti di ghiaccio nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 5° del secondo tempo, lanciato, nel recinto di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.
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