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La Procura della Federcalcio ha notificato alle parti interessate la richiesta di revocazione per la sentenza definitiva della giustizia sportiva sull’inchiesta plusvalenze. La riapertura dell’indagine riguarda la FC Juventus SpA, UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892 Srl, Genoa CFC SpA, Parma Calcio 1913 Srl, Pisa Sporting Club Srl, Empoli FC SpA, Novara Calcio SpA, Delfino Pescara 1936 SpA e di 52 dirigenti delle medesime società sportive. Ed è stata chiesta sulla base dell’articolo 63 del codice di giustizia sportiva.
Lo scorso aprile il Tribunale Federale Nazionale aveva rigettato le richieste della Procura Federale che aveva chiesto per il presidente della Juve, Andrea Agnelli, un anno di inibizione e 800 mila euro di multa al club, mentre e per il numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis, erano stati chiesti 11 mesi e 5 giorni di inibizione e 392 mila euro di ammenda alla società . Stesso discorso per l’ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, per il quale erano stati richiesti 16 mesi e dieci giorni di inibizione. In tutto attendevano la sentenza 59 dirigenti e undici società (Empoli, Genoa, Juventus, Napoli, Sampdoria, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli, Chievo e Novara). La Procura si era appellata alla Corte Federale d’Appello che però aveva confermato la decisione del TFN. Nel frattempo, la procura guidata da Chiné, dopo le dimissioni del Cda bianconero, ha aperto un altro fascicolo sul capitolo dei contratti bianconeri, legato all’inchiesta della procura torinese.Â
Ecco cosa dice l’articolo 63 del codice di giustizia sportiva: “Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno all’altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”.
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