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La Procura della Figc, secondo quanto riferisce l’Ansa, ha contestato la violazione della lealtà sportiva alla Juventus nell’ambito dei filoni dell’inchiesta su manovra stipendi, partnership e agenti. Si tratta dell’articolo 4.1, già tirato in ballo nella vicenda delle plusvalenze, che riguarda l’obbligatorietà delle disposizioni generali. Al comma uno, infatti, si dispone come i soggetti operanti all’interno della Figc siano tenuti a rispettare i principi di lealtà, correttezza e probità. Al comma 2, si sottolinea come in caso di violazioni si applicano le sanzioni dell’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), g), inoltre dell’articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
Ma che sanzioni prevede l’articolo 8? Nel dettaglio: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente. L’articolo 9 invece: a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) ammenda; d) ammenda con diffida; f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA; h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell’ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l’esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all’ordine del giorno della assemblea. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
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