Serie A

Lazio-Torino, motivazioni sentenza Corte d’Appello: “Comportamento granata lascia perplessi, c’è furbizia”

Urbano Cairo - Foto Antonio Fraioli

Lazio-Torino si giocherà e a stabilirlo è stata anche la Corte d’Appello della Figc che ha respinto il ricorso del club di Lotito che chiedeva il 3-0 a tavolino sottolineando una condotta illecita da parte dei granata. Nonostante la sentenza avversa, la Corte d’Appello federale ha tuttavia sottolineato come in effetti il comportamento del club piemontese non sia stato pienamente corretto. Nelle motivazioni della sentenza si evince infatti una sorte di “reprimenda” nei confronti della società di Cairo.

Queste erano le richieste della Lazio: “La Società S.S. Lazio S.p.A. ha affermato che, nella fattispecie di cui è procedimento, non ricorressero, contrariamente a quanto affermato dal Giudice Sportivo, i presupposti per il riconoscimento, in favore della Società F.C. Torino S.p.A., della forza maggiore di cui all’art. 55 delle NOIF, evidenziando come il Giudice Sportivo avrebbe dovuto accertare l’illegittimità del provvedimento adottato dal Dipartimento della prevenzione dell’ASL di Torino in data 1 marzo 2021 con il quale veniva precisato che il provvedimento di quarantena nei confronti del “gruppo squadra” del Torino sarebbe scaduto alla mezzanotte del 2 marzo 2021, con conseguente disapplicazione dello stesso”.

Questo un passaggio interessante della sentenza: “Quanto, infine, al secondo motivo di ricorso con il quale la Società reclamante stigmatizza la condotta tenuta nella fattispecie di cui è giudizio dalla Società F.C. Torino S.p.A. che non sarebbe stata improntata ai canoni della lealtà sportiva e della correttezza e che, per ciò solo, giustificherebbe l’applicazione della sanzione di cui all’art. 53 delle NOIF, ovvero la sconfitta per 0-3, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che, in effetti, il provvedimento, a carattere interpretativo, adottato dall’ASL di Torino in data 1 marzo 2021 desta più di una perplessità; ed invero, un atto amministrativo, peraltro con finalità di prevenzione della salute collettiva a fronte della più grave emergenza sanitaria della storia moderna dell’umanità, non può produrre effetti dal giorno successivo alla sua adozione, alla stregua di un atto giudiziario. Ciò posto, non vi è dubbio che la Società F.C. Torino S.p.A. abbia tratto profitto dal provvedimento adottato dall’autorità sanitaria torinese, peraltro, su richiesta della stessa Società granata. Al proposito, non può che richiamarsi, ancora una volta, il principio secondo il quale “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”. Tale principio non dovrebbe mai essere vanificato, neppure nella presente situazione di emergenza sanitaria, con comportamenti che, come nel caso della Società F.C. Torino S.p.A., sembrano finalizzati, invece, all’unico fine di ottenere, nelle ipotesi di calciatori risultati positivi al COVID-19, il rinvio della disputa delle gare che potrebbero essere, tranquillamente, disputate, atteso, peraltro, il consistente numero delle rose di calciatori a disposizione delle Società professionistiche. Comportamenti, questi ultimi, improntati ad una sorta di “furbizia” che non sono, in alcun modo, in linea con i principi di lealtà, probità e correttezza che devono, invece, sempre ispirare chi partecipa a competizioni che, sebbene abbiano natura professionistica, riguardano sempre un gioco, o meglio un “giuoco” per ricordare la parola ricompresa nella definizione della Federazione. Purtuttavia, questa Corte non può che richiamare la portata precettiva di quanto affermato dal Collegio di Garanzia del CONI – Sezioni Unite, decisione 7 gennaio 2021, n. 1, già più sopra richiamata, in ordine al fatto che gli atti amministrativi integrano il c.d. factum principis in quanto hanno prevalenza rispetto alla disciplina federale”.

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