Serie A

Lazio, rissa all’Olimpico: ecco cosa rischia Tounkara

Lucas Biglia - Foto Antonio Fraioli

Rissa sfiorata e nervi tesi allo stadio Olimpico, al termine della sconfitta della Lazio contro il Chievo Verona. Mentre scendeva le scale verso il tunnel degli spogliatoi, il centrocampista Lucas Biglia è stato insultato da un tifoso biancoceleste che si trovava in tribuna Monte Mario e trattenuto con la forza dai compagni per evitare che si arrivasse alla rissa. L’attaccante ex Primavera Mamadou Tounkara, presente sugli spalti, è corso in aiuto del compagno di squadra e ha avuto una colluttazione con il sostenitore laziale, sferrando un pugno allo stesso. Entrambi sono stati accompagnati al commissariato dello stadio per accertare i fatti: il tifoso ha già lasciato l’impianto e deve decidere se sporgere denuncia (in quel caso penale), per Tounkara potrebbe invece non finire qui. Il calciatore spagnolo della Lazio ai sensi dell’art 6 della legge 401/89 potrebbe rischiare il Daspo.

Infatti, la Corte di Cassazione nel 2007 ha stabilito che non c’è differenza tra ultras, calciatori e dirigenti. Chiunque provochi una rissa all’interno o all’esterno del campo di gioco potrebbe essere punito con il divieto di frequentare gli stadi. Questo l’articolo 6 della legge 401/89: “Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all’articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime”.

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