E’ il giorno più atteso in casa Juventus, quello in cui si potrebbe chiudere qualsiasi discorso pendente con la giustizia sportiva italiana e fare tabula rasa dalla prossima stagione. Una giornata intensa con l’udienza al Tribunale Federale Nazionale anticipata a oggi per l’accordo di patteggiamento raggiunto con la Procura Figc: ecco come funziona in questi casi, qual è la procedura e quali sono tutti gli scenari.
Lo aveva anticipato Calvo tra le righe parlando di acqua passata per il -10 sulle plusvalenze, di fatto facendo intuire come non solo non ci fosse la volontà di presentare un ricorso al Collegio di Garanzia, ma anche come le interlocuzioni con Chiné per raggiungere una quadra e patteggiare anche per manovra stipendi, rapporti con gli agenti e partnership sospette con le altre società ci fosse. E come un fulmine a ciel sereno, lunedì sera arriva lo spostamento dell’udienza, anticipata di più di due settimane, che vuol dire solo una cosa: bisogna chiudere la partita subito. Ma cosa dice il codice di giustizia sportiva?
Ebbene, qui si parla di applicazione di sanzioni su richiesta, agli articoli 126 e 127. Che tradotto in parole povere, è il patteggiamento, ma con un distinguo. L’articolo 126 si riferisce al patteggiamento prima del deferimento, e non è questo il caso: Chiné aveva atteso per capire le intenzioni dei bianconeri, poi ha dovuto procedere coi deferimenti. Quindi siamo nelle disposizioni prescritte dall’articolo 127, eccolo di seguito integralmente.
- “Successivamente alla notifica dell’atto di deferimento e comunque prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale federale, l’incolpato può accordarsi con la Procura federale per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura”: si tratta dunque dell’accordo tra le parti, incolpato cioè la Juventus e la Procura Figc, per chiedere all’organo giudicante, che in questo caso è il Tribunale Federale Nazionale, primo grado della giustizia sportiva, una sanzione ridotta e concordata. Il comma 2 spiega in che misura.
- “La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo di un terzo di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti”. Un terzo rispetto alla pena prevista con il processo ordinario: questo lo “sconto” che la Procura Figc può concedere alla Juventus in caso di accordo. Se il patteggiamento fosse arrivato prima del deferimento, decurtazione della metà della pena.
- “Nel caso in cui l’organo giudicante reputi corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione”. E’ lo scenario più probabile, per il quale il TFN oggi andrebbe a chiudere il procedimento nei confronti della Juventus irrorando la pena concordata tra bianconeri e Procura federale col patteggiamento.
- “L’efficacia dell’accordo comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione alle sanzioni pecuniarie in esso contenute nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della decisione di cui al comma 3”. Dunque i bianconeri chiuderebbero la partita sulla manovra stipendi e non potranno presentare ulteriori ricorsi.
- “Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI”. E’ l’altro possibile scenario: il Tribunale Federale Nazionale potrebbe non ritenere congruo l’accordo per il patteggiamento tra Juve e Chiné e così andrebbe a revocare la proposta delle parti decidendo di fissare l’udienza (che precedentemente era prevista per il 15 giugno) per il processo in via ordinaria. E’ quello che non si augura la Juventus.
- “Nel caso previsto dal comma 5, la pronuncia dovrà essere emanata entro i sessanta giorni successivi alla revoca della decisione relativa all’applicazione della sanzione su richiesta”. Il codice fissa, nel caso di rifiuto dei giudici di procedere con il patteggiamento richiesto, in 60 giorni la tempistica per la sentenza di primo grado.