Serie A

Inchiesta ultras, cosa dice il codice di giustizia sportiva sui rapporti col tifo organizzato

Stadio Meazza San Siro
Stadio Meazza San Siro - Foto LiveMedia/Gianluca Ricci

Nessun indagato nelle società, che sono anzi “parti offese” nell’inchiesta sugli ultras che ha portato a 19 custodie cautelari all’indirizzo di esponenti delle curve. Inter e Milan però dovranno dimostrare di aver reciso ogni legame (che si è tradotto in una forma di “sudditanza, non complicità compiacente”, come precisato dal Pm Storari) con il mondo ultras, soprattutto sul fronte della gestione dei biglietti per le partite. A carico delle due società, infatti, è stato iscritto e avviato dalla Procura di Milano un procedimento di prevenzione. L’obiettivo sarà evitare l’amministrazione giudiziaria della società o di singoli suoi settori di attività. Poi c’è il versante sportivo. E il procuratore FIGC Giuseppe Chinè ha chiesto gli atti alla Procura di Milano per capire se la vicenda possa rientrare nel recinto degli articoli 4, 25 e 27 del codice di giustizia sportiva. Il primo impone a società, dirigenti, atleti e tecnici di rispettare gli ormai noti “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. La casistica dei rapporti tra le società calcistiche e tifo organizzato è invece regolamentata dall’articolo 25.

Al comma 9 dell’articolo 25 si legge che “durante le gare o in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana. In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lett. e) o h). In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera e) o h) si applica la sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera d) nelle seguenti misure: euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A; euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B; euro 4.000 per violazioni in
ambito di Lega Pro“.

Cosa prevede, in tema di sanzioni, il richiamato articolo 9 comma 1 alle lettere e) o h)? La e) parla di “squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara”, mentre la h) riservata ai dirigenti prevede “l’inibizione temporanea a a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA”. Inoltre, come si legge nel comma 10, “ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. Dette convenzioni, stipulate secondo le condizioni previste dall’art. 8 del D.L. n. 8/2007 convertito in legge con la L. n. 41/2007, devono essere validate dalla Federazione. In ogni caso tali rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applicano le sanzioni di cui al comma 9″.

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