
Lautaro Martinez - Foto Davide Casentini / IPA Sport / IPA
Un’ammenda di 5.000 euro. Questa la punizione per l’espressione blasfema pronunciata in campo da Lautaro Martinez al termine di Juventus-Inter, big match disputato lo scorso 16 febbraio e valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie A. L’attaccante argentino ha pronunciato la frase per due volte “come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale”, si legge nel comunicato della FIGC. L’articolo 37 del codice di giustizia sportiva prevede che “in caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta: a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata; b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione”. La domanda quindi può sorgere spontanea: come ha fatto Lautaro ad evitare il turno di stop previsto dal Codice?
La risposta sta nel patteggiamento. Ma bisogna fare un passo indietro. Come prevede il Codice, “limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l’arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara”. Vale a dire, la classica prova TV. Non essendo chiaramente udibile in campo, però, nel comunicato del giudice sportivo però non c’è stato alcun cenno all’espressione blasfema. Il caso però è andato avanti e l’apertura di un fascicolo da parte del Procuratore federale (con la richiesta all’emittente tv di trasmettere l’audio) ha messo Lautaro di fronte ad un bivio: andare a giudizio davanti al TFN o patteggiare prima del deferimento.
Quest’ultima è stata la via scelta dall’argentino, che ha potuto così beneficiare di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 126: in sostanza con l’accordo prima della notifica del deferimento, la sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria. La proposta di accordo è quindi trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport. Nessuna osservazione è pervenuta. Una giornata di squalifica non è riducibile e così si è arrivati alla multa da 5.000 euro.