L’articolo 211-bis del decreto rilancio le chiama “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione dei campionati” e di fatto rappresentano un assist alle federazioni in caso di stop definitivo della stagione. Oltre a concedere il potere di annullare i campionati, di adottare le classifiche finali e di orchestrare la stagione 2020/2021 sotto nuove norme, l’articolo permette infatti di snellire la procedura degli eventuali ricorsi in un unico grado di giustizia sportiva, vale a dire il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. “Nelle more dell’adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI – si legge – e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la competenza degli organi di giustizia sportiva è concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport”.
Poi ancora: “In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021“.