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Arriva la decisione del Consiglio di Stato per quanto riguarda il ricorso della Juventus nei confronti della sentenza del Tar del Lazio del 2016 (numero 09563) che ha in oggetto l’annosa vicenda di Calciopoli. In particolare, il Consiglio di Stato ha deciso di rinviare ulteriormente la discussione alla udienza straordinaria del 24 ottobre 2023, dunque fra sette mesi, su decisione della camera di consiglio del 28 marzo con l’intervento dei magistrati: Fabio Franconiero, Giovanni Sabbato, Sergio Zeuli, Giorgio Manca, Roberta Ravasio. Il Tar del Lazio aveva respinto la richiesta di risarcimento di 443 milioni della Juve per il danno subito dalla revoca dello scudetto 2006 e conseguente retrocessione. La Juve ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Oggi è stato deciso un rinvio dell’udienza, richiesto dalla Juve il 23 febbraio, nonostante siano state rigettate le ragioni per cui la Juve ha chiesto il rinvio.
Come si legge nell’ordinanza, si tratta del “ricorso numero di registro generale 8258 del 2016, proposto da “Juventus Football Club Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Chiappero, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pasquale Landi in Roma, via Santa Caterina Da Siena 46”, contro “Federazione Italiana Giuoco Calcio – Figc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Medugno in Roma, via Panama N°58”, nei confronti di “Football Club Internazionale Milano Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Raffaelli, Luisa Torchia, Angelo Capellini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi n. 47 e Associazione “Giulemanidallajuve”, non costituita in giudizio”.
Il caso si riferisce alla sentenza del Tar del Lazio del 2016 che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla Juventus nel 2011 nei confronti della Figc in merito all’assegnazione dello scudetto 2005/2006 all’Inter. La Juventus aveva chiesto al TNAS la revoca dello scudetto ai nerazzurri e la non assegnazione dello stesso. Nel dettaglio, era stato chiesto in via principale di decidere la controversia e, per l’effetto, di accogliere l’istanza di arbitrato presentata dinanzi al Tnas in data 10 agosto 2011; – di annullare, con effetto ex tunc, il provvedimento del Consiglio Federale F.I.G.C. in data 18 luglio 2011, di reiezione dell’istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juventus in data 10 maggio 2011, dell’atto del Commissario Straordinario F.I.G.C. , in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” in favore della società Internazionale Milano per il Campionato di calcio s.s. 2005/2006; – di annullare l’atto del Commissario Straordinario F.I.G.C., in data 26 luglio 2006, di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” in favore della società Internazionale Milano per il Campionato di calcio s.s. 2005/2006; – di annullare l’assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” in favore della società Internazionale Milano per il Campionato di calcio s.s. 2005/2006; in subordine, previo annullamento del lodo impugnato, di rinviare la controversia alla cognizione del Tribunale Federale F.I.G.C., ex art. 43 bis Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., con l’enunciazione dei principi di diritto indicati nel presente ricorso: “In ulteriore subordine, in caso di ritenuta e dichiarata inammissibilità del presente ricorso, per effetto della res iudicata della sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione in data 25 settembre 2018 (pubblicata in data 13 dicembre 2018), recante accertamento definitivo dell’esclusiva competenza degli organi della giustizia sportiva, di disporre la traslatio iudicii davanti al Tribunale Federale F.I.G.C. per la decisione di merito, quale giudice sportivo competente, assegnando un termine ad hoc”.
Questo invece il testo del procedimento odierno: “Il Collegio, rilevato che: – delle ragioni poste a fondamento dell’istanza di rinvio della udienza odierna, depositata dall’appellante il 23 febbraio 2023, non sono meritevoli di favorevole valutazione quelle connesse all’avvicendamento del Consiglio di Amministrazione, dell’Amministratore Delegato e del Presidente della Juventus Football Club S.p.A., trattandosi di circostanza che risale ormai al 18 gennaio 2023 e che da tale data è decorso un lasso di tempo che deve ritenersi oggettivamente congruo a consentire al nuovo organo amministrativo di prendere cognizione dei contenziosi pendenti e di valutare l’opportunità di assumere al riguardo eventuali decisioni; si deve soggiungere, inoltre, che non avendo parte appellante spiegato minimamente quale sia la natura delle decisioni che il nuovo organo amministrativo potrebbe assumere con riferimento al presente contenzioso, la richiesta di rinvio risulta sostanzialmente immotivata, priva di concretezza e defatigatoria; – neppure sono suscettibili di favorevole valutazione le ragioni connesse all’impegno processuale che ha visto l’avvocato Chiappero impegnato, il 28 marzo 2023, innanzi alla Corte d’Appello penale di Torino, non applicandosi al processo amministrativo l’istituto del legittimo impedimento, non dovendosi ritenere indispensabile, al fine di garantire i diritti di difesa, la partecipazione personale in udienza dell’unico difensore munito di procura, stante la natura essenzialmente scritta del processo amministrativo e la possibilità per il difensore di farsi sostituire da un delegato; – rilevato, invece, che sussistono ragioni di opportunità che suggeriscono di rinviare l’odierna udienza in relazione alla pendenza, innanzi a questo Consiglio di Stato, del giudizio rubricato al n. 9023/2022 R.G., il quale ha ad oggetto il provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. n. 39 del 27 maggio 2019 e quello del medesimo Collegio, a sezioni riunite, n. 1 del 7 gennaio 2020, che in sostanza hanno confermato il lodo 15 novembre 2011 emesso dal Collegio arbitrale Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; – rilevato, infatti, che l’esito del giudizio n. 9023/2022, pendente avanti a questo Consiglio di Stato e chiamato in discussione il 4 maggio 2023, potrebbe astrattamente determinare l’invalidazione del testé citato lodo arbitrale del 15 novembre 2011 e, quindi, la reviviscenza di quel procedimento arbitrale intavolato dalla appellante l’11 agosto 2011, procedimento arbitrale che aveva ad oggetto, inter alia, le domande risarcitorie svolte dall’appellante nel presente giudizio; – ritenuto, conseguentemente, che sia opportuno attendere la decisione del giudizio n. 9023/2022 R.G., onde evitare il rischio di un giudicato in conflitto, rinviando la discussione del presente giudizio; Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dispone rinvio della discussione alla udienza straordinaria del 24 ottobre 2023”.
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