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La Roma resta a cinquanta punti in classifica. E’ stato respinto il ricorso del club giallorosso contro lo 0-3 a tavolino legato al ‘Caso Diawara’ nel match della prima giornata di Serie A contro l’Hellas Verona dello scorso settembre. Non è bastata quindi la memoria difensiva dell’Avvocato Antonio Conte che oggi su Twitter aveva espresso il suo pensiero: “Vi sono ‘decisioni’ di mero ‘diritto’, ma ci si deve sempre ‘battere’ (ovviamente con il doveroso e massimo Rispetto processuale per gli Organi Giudicanti) per chiedere ‘decisioni’ di effettiva Giustizia”. L’organo del CONI ha così confermato la decisione già presa dal Giudice Sportivo e ratificata in seguito dalla Corte Sportiva d’Appello della Figc.
Questo il comunicato: “Le Sezioni Unite, riunitesi oggi e presiedute dal Presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, hanno assunto le seguenti determinazioni – si legge nel comunicato ufficiale – E’ stato respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 113/2020, presentato, in data 10 dicembre 2020, dalla A.S. Roma S.p.A., in persona del suo Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, CEO Guido Fienga, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, Gabriele Gravina, e della societa’ Hellas Verona FC, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico Sig. Maurizio Setti, per l’annullamento della decisione n. 13/2020-2021 della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC del 10 novembre 2020, trasmessa via pec in pari data, con cui la suddetta Corte ha respinto il ricorso avanzato dalla ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o la Lega di Serie A, di cui al C.U. n. 32 del 22 settembre 2020, con il quale e’ stata irrogata, a carico della A.S. Roma S.p.A., la sanzione della perdita della gara contro l’Hellas Verona, disputata in data 19 settembre 2020, valida per la prima giornata di Campionato di Serie A – s.s. 2020/2021, con il risultato di 0-3, per la violazione del punto 8 ed ai sensi del punto 9 del C.U. n. 83/A del 20 novembre 2014; e’ stata, altresi’, disposta la compensazione delle spese del giudizio”.
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