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“Secondo me la Juventus ha rubato? Sì, le indagini dicono questo. Con tutto il rispetto per Gravina penso che debba cambiare spacciatore, ha detto qualcosa di gravissimo per un uomo con una carica come la sua. Ha sbagliato, quello che ha detto non ha né capo né coda, forse voleva dire qualcosa di diverso”. Con queste parole, l’allora patron della Ternana, e ora sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, commentò la vicenda della manovra stipendi della Juventus e in particolare le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina. Rispetto a quelle dichiarazioni di Bandecchi, è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura Figc e negli scorsi giorni è stato raggiunto un accordo per il patteggiamento di 5.000 euro di multa nei confronti dell’ex presidente e altri 5.000 nei confronti del club umbro.
Questo il comunicato: “Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1071 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano BANDECCHI e della società TERNANA CALCIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta: STEFANO BANDECCHI, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società TERNANA CALCIO S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione di una intervista concessa – in data 30.05.23 – alla testata giornalistica “tvPLAY” e successivamente ripresa anche da altri media e nel commentare quanto dichiarato dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina relativamente all’avvenuta conclusione della vicenda giudiziaria sportiva nota come “caso Juventus manovre stipendi”, grandemente leso il prestigio, la reputazione, l’onorabilità e la credibilità propri, sia, del Presidente della FIGC Gravina, sia, per l’effetto e più in generale, della stessa FIGC nel suo complesso intesa e quale da quest’ultimo presieduta e rappresentata. TERNANA CALCIO S.P.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il menzionato comportamento ascritto al predetto Sig. Stefano BANDECCHI; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano BANDECCHI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società TERNANA CALCIO S.P.A.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5.000 (cinquemila/00) per il Sig. Stefano BANDECCHI, € 5.000 (cinquemila/00) per la società TERNANA CALCIO S.P.A.”.
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