Calcio

Roma-Everton, cosa dicono le regole Uefa sulle multiproprietà: in estate l’ok a City-Girona e United-Nizza

Dan e Ryan Friedkin
Dan e Ryan Friedkin - Foto LiveMedia/Fabrizio Corradetti

Il Friedkin Group come il City Football Group (Manchester City, Girona, Palermo). Ma anche come Ineos (Nizza e una quota del Manchester United), Red Bird (Milan e Tolosa), BlueCo (Chelsea e Strasburgo). Nell’impero della famiglia texana, oltre a Roma e Cannes, è tutto pronto per l’ingresso dell’Everton, club di Premier League, al momento penultimo in classifica nel campionato inglese. Ma cosa dicono le regole Uefa in materia di multiproprietà? La Uefa dedica l’articolo 5 del regolamento della Champions League alla materia. Ma è ancora più interessante la giurisprudenza più recente sul tema, dopo l’apertura di un procedimento su due casi di multiproprietà: quello legato al City Football Group (Manchester City e Girona in Champions) e ad INEOS (Manchester United e Nizza in Europa League). La Uefa ha dato l’ok alla partecipazione delle squadre in Europa: “In particolare, gli investitori interessati hanno trasferito le loro azioni in Girona FC e OGC Nice a fiduciari indipendenti tramite una struttura di blind trust istituita sotto la supervisione della CFCB First Chamber. Tale blind trust è stato accettato dalla CFCB First Chamber in via eccezionale per le competizioni UEFA 2024/25”, si legge nella decisione. È quindi l’istituto del “blind trust”, cioè un organismo fiduciario indipendente con il mandato di gestire i club senza rapporti con le proprietà, lo strumento decisivo per rispettare il regolamento dell’organismo continentale.

La Prima Camera del CFCB ha poi aggiunto: “Di conseguenza, a Girona FC e OGC Nice si applica quanto segue per la stagione 2024/25:

• il controllo effettivo e il processo decisionale di questi club sono di esclusiva competenza del fiduciario;

• a seguito delle dimissioni dei membri del consiglio di amministrazione, l’investitore non è più rappresentato nel consiglio di amministrazione e non ha la capacità di nominare direttamente nuovi direttori nel consiglio;

• il trust nomina i nuovi membri del consiglio;

• gli investitori non hanno la capacità di influenzare le decisioni sportive;

• gli investitori non hanno la possibilità di influenzare il club attraverso diritti di veto o accordi contrattuali stipulati con altri azionisti;

• gli investitori sono limitati nella loro capacità di fornire finanziamenti;

• I bilanci finanziari del club saranno deconsolidati rispetto alla holding degli investitori.

Inoltre, come ulteriore prova della loro indipendenza, i club interessati si sono impegnati a quanto segue:

• i club non trasferiranno giocatori l’uno all’altro, né in via definitiva né in prestito, direttamente o indirettamente, da luglio 2024 a settembre 2025, ad eccezione degli accordi di trasferimento preesistenti stipulati prima dell’apertura del procedimento CFCB;

• i club non concluderanno tra loro alcun tipo di cooperazione, accordi tecnici o commerciali congiunti; e

• i club non utilizzeranno alcun database congiunto di scouting o giocatori.

Dal 1° luglio 2025, le azioni del Girona FC e dell’OGC Nice saranno trasferite nuovamente ai rispettivi investitori. Di conseguenza, in assenza di modifiche sostanziali alla partecipazione azionaria, alla governance o al finanziamento dei club, i club sopra menzionati saranno considerati, a partire da tale data, sotto il controllo o l’influenza decisiva del loro investitori”.

L’articolo 5 della Champions League prevede che “nessun club partecipante a una competizione per club UEFA può, direttamente o indirettamente:

  • detenere o negoziare titoli o azioni di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club UEFA;
  • essere socio di qualsiasi altro club che partecipa a una competizione per club UEFA;
  • essere coinvolto a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club partecipante a una competizione per club UEFA; O
  • avere qualsiasi potere nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di qualsiasi altro club partecipante ad una competizione per club UEFA.

Inoltre viene precisato che “nessuno può essere coinvolto contemporaneamente, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club partecipante ad una competizione per club UEFA” e che “nessuna persona fisica o giuridica può avere controllo o influenza su più di un club partecipante a una competizione per club UEFA, tale controllo o influenza viene definito in questo contesto come:

  • detenere la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti;
  • avere il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza del club;
  • essere un azionista e controllare da solo la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti del club; O
  • poter esercitare con qualsiasi mezzo un’influenza decisiva nelle decisioni del club.

Nel regolamento si legge: “Se due o più club non soddisfano i criteri volti a garantire l’integrità della competizione, solo uno di essi può essere ammesso a una competizione per club UEFA, in conformità con i seguenti criteri (applicabili in ordine decrescente) ad eccezione degli scenari di cui al Paragrafo 5.04 e al Paragrafo 5.05:

  • il club che si qualifica per merito sportivo alla competizione per club UEFA più prestigiosa (ovvero, in ordine decrescente: UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League);
  • il club che si è classificato nella posizione migliore nel campionato nazionale;
  • il club la cui federazione è nella migliore posizione nelle liste d’accesso

L’articolo 4 comma 10 precisa che “la squadra non ammessa alla competizione viene sostituita dalla squadra successiva meglio classificata nel massimo campionato nazionale della stessa federazione, a condizione che la nuova squadra soddisfi i criteri di ammissione”.

Al comma 5 viene precisato che “il presente articolo non si applica se uno dei casi elencati al comma 1 riguarda:

  • un club che si qualifica (ai sensi dell’articolo 3) per la UEFA Champions League e accede direttamente alla fase campionato e un club che si qualifica per la UEFA Europa League o la UEFA Conference League (vedere Allegato A);
  • un club che si qualifica (ai sensi dell’Articolo 3) alla UEFA Champions League e accede direttamente ai playoff (percorso campioni o percorso piazzate) o al terzo turno di qualificazione del percorso piazzate o un club che si qualifica alla UEFA Europa League e accede direttamente alla fase a gironi; e un club che si qualifica per la UEFA Conference League.

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