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Brutte notizie per l’Arezzo: club deferito dalla Procura Federale per la violazione dei protocolli vigenti per il contenimento dei contagi da Covid-19. La Procura Federale ha reso noti i provvedimenti in conclusione alle indagini del procedimento n. 401 pf 20/21 nei confronti di Claudio Catalani ed Egidio Giusti e della società S.S. Arezzo S.R.L. Di seguito il testo della comunicazione in merito alla condotta dei soggetti interessati.
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“CLAUDIO CATALANI, Medico Sociale tesserato all’epoca dei fatti per la società S.S. Arezzo S.r.l., e EGIDIO GIUSTI, Responsabile sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società S.S. Arezzo S.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque in concorso tra loro: in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/2020, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/09/2020 a distanza di 5 giorni dal precedente del 07/09/2020, al test eseguito in data 17/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 12/09/2020, al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 17/09/20; nonché per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 14/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 29/09/20, al test eseguito in data 29/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 14/10/20;
S.S. AREZZO S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio CATALANI e Egidio GIUSTI, e dalla società S.S. AREZZO S.R.L., rappresentata con procura speciale dall’Avv. Luigi Toppeta;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 525,00 (cinquecentoventicinque) di ammenda per il Sig. Claudio CATALANI, di € 525,00 (cinquecentoventicinque) di ammenda per il Sig. Egidio GIUSTI, e di € 1.400,00 (millequattrocento) di ammenda per la società S.S. AREZZO S.R.L.;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato“.
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