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Un errore tecnico in Serie D. Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso relativo alla partita Pistoise – Forlì, gara valida per la decina giornata di campionato. La partita verrà ripetuta a causa di un errore tecnico relativo ad uno scambio di persona, il quale ha portato ad un irregolare svolgimento della gara. Nel dettaglio, il direttore di gara ha estratto un cartellino giallo all’indirizzo del calciatore sbagliato, successivamente espulso per un’inesistente somma di gialli. La partita era finita 0-2 per il Forlì.
Di seguito il comunicato
“Il giudice sportivo
– esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla US PISTOIESE 1921 e con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede la non omologazione e conseguente ripetizione, poiché l’Arbitro avrebbe erroneamente ammonito, al 42º del primo tempo, in luogo del calciatore. 39, BIAGIONI ALESSIO, altro calciatore della US PISTOIESE 1921, vale a dire il n. 21, ARCURI ALBERTO, successivamente espulso per somma di ammonizioni;
– lette le controdeduzioni depositate dalla FC FORLI’ con le quali si chiede, in via pregiudiziale, di dichiarare l’inammissibilità e improcedibilità del reclamo e, in via principale, il rigetto per assenza di errore tecnico da parte del direttore di gara e inammissibilità dei mezzi istruttori prodotti;
– rilevato che al ricorso la reclamante allegava, a riprova delle proprie affermazioni, documentazione video e immagini e che ai sensi dell’art. 61, comma 2, CGS, codesto giudice sportivo ha piena facoltà di utilizzare quale mezzo di prova volto a dimostrare che i documenti ufficiali indicano quale ammonito soggetto diverso dall’autore dell’infrazione;
– rilevato come dalla visione delle riprese televisive emerga con sufficiente chiarezza come l’Arbitro sia incorso nell’errore lamentato, poiché: a) il provvedimento di ammonizione comminato al minuto 42 del primo tempo, per un fallo ai danni di un calciatore avversario che determinava l’assegnazione di un calcio di rigore, è chiaramente esibito al calciatore della US PISTOIESE 1921, n. 21, ARCURI ALBERTO, mentre da quanto è dato osservare l’azione fallosa incriminata risulta commessa dal calciatore n. 39, del medesimo sodalizio, BIAGIONI ALESSIO.
b) al minuto 28 del secondo tempo, il n. 21 della US PISTOIESE 1921, ARCURI ALBERTO, veniva nuovamente ammonito, con conseguente provvedimento di espulsione a suo carico;
– considerato che l’errore compiuto nell’individuare il calciatore che aveva commesso il fallo al 42º del primo tempo, è risultato decisivo ai fini della successiva irrogazione del provvedimento di espulsione per somma di ammonizione comminata al n. 21 della GIRONE A – 13 Giornata – A
– rilevato come anche il direttore di gara, con supplemento di rapporto, ha confermato lo svolgimento dei fatti dianzi descritto;
– in conseguenza della intervenuta doppia ammonizione, che ha privato anzitempo la società US PISTOIESE 1921 di un calciatore la
gara non ha avuto un regolare svolgimento
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo dispone,
– la ripetizione della gara oggetto, dichiarata irregolare per errore tecnico dell’Arbitro;
– trasmettersi gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara;
– di non addebitare la tassa di reclamo”.
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