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La Cassazione ha confermato il risarcimento danni da diffamazione in favore del professionista Fifa offeso dai termini “mercenario e sanguisuga”. Le parole utilizzate, e destinate a “un pubblico qualificato di appassionati di calcio, risultano oggettivamente offensive nei confronti dell’agente Fifa che si è costituito parte civile nel processo”. Nel corso della trasmissione trasmessa da una tv locale del Lazio, il patron della squadra di calcio definiva “mercenario” l’agente Fifa che non era presente in studio e che, appena si era accorto dell’accaduto, aveva mandato un sms al conduttore della trasmissione chiedendo gentilmente al presidente della squadra di calcio “di non utilizzare tali espressioni nei suoi riguardi e di onorare gli impegni presi da suo figlio”. Alla lettura dell’sms, il presidente della squadra di calcio ribatteva in diretta il fatto che lui continuasse a fare il sanguisuga e che quindi non meritasse una risposta: “I ragazzi sono importanti, lui vuole vivere sulla pelle degli altri, non lo può fare”.
La Cassazione ha ritenuto configurata la diffamazione: “A ben vedere pur a fronte della immediatezza della percezione, la trasmissione televisiva nel caso di specie non ha consentito l’immediatezza della replica, neanche avvenuta con una telefonata in diretta, da parte dell’agente Fifa bensì solo con un sms al conduttore, che ne dava lettura, al quale seguiva per altro una replica ancora più offensiva”. La Cassazione infatti ha condiviso il parere della Corte di Appello di Roma escludendo che “nelle espressioni usate” dall’agente Fifa “vi fosse alcun fatto ingiusto altrui, tale da provocare lo stato d’ira” del presidente della squadra di calcio “nella controreplica”. L’imputato è stato condannato a pagare quattromila euro di spese legali in favore della controparte. Se il contenzioso andrà ancora avanti, sarà un giudice civile a stabilire l’entità del risarcimento.
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