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Come si legge sul sito ufficiale del Coni, “il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. Zambra Calcio, dal sig. Federico Viviani, dal sig. Fabio Zaccagnini, quale esercente la potestà genitoriale del sig. C.Z. (minore), dal sig. Fabio Ribechini, quale esercente la potestà genitoriale del sig. G.R. (minore), dai sigg. Silvia Giachetti e Roberto Bertolini, quali esercenti la potestà genitoriale del sig. S.B (minore), dal sig. Roberto Vitaggio, quale esercente la potestà genitoriale del sig. A.V.(minore), nonché dalla A.S.D. A.C. Turano Montignoso, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) avverso la decisione assunta dalla Corte Federale d’Appello della FIGC, Sezioni Unite, pubblicata sul C.U. n. 0077 della CFA del 28 febbraio 2023, notificata in data 28 febbraio 2023″.
“In accoglimento del reclamo proposto dalla Procura Federale, ha riformato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana Figc – LND, pubblicata con il C.U. n. 51 del 19 gennaio 2023, che aveva prosciolto i suddetti ricorrenti dagli addebiti a loro rivolti, e, per l’effetto, ha irrogato la squalifica di anni 4 al sig. Federico Viviani, la squalifica di anni 4 per gli altri quattro calciatori minorenni, oltre alla penalizzazione di punti 4, da scontarsi nel Campionato Regionale Giovanissimi Toscana Elite 2022/2023, alla società A.S.D. Zambra Calcio, nonché l’ammenda di € 1.000,00 alla società A.S.D. A.C. Montignoso” si legge.
“La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara A.S.D. Turano Montignoso e A.S.D. Zambra Calcio, valevole per il Campionato Giovanissimi Regionale under 15, Girone B, e dal successivo deferimento spiccato dalla Procura Federale della Figc a carico dei sigg. Federico Viviani, C.Z., S.B., G.R., per un presunto tentativo di combine con la violazione dell’art. 30, commi 1 e 2, del CGS FIGC; a carico del sig. A.V. per la violazione dell’art. 30, comma 7, del CGS Figc; a carico della A.S.D. Zambra Calcio e della A.S.D. A.C. Montignoso, in applicazione dell’art. 6, comma 2, e 30, comma 4, a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati – conclude la nota – La società ricorrente chiede di annullare la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto, nonché per omessa/insufficiente motivazione.
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