La sezione consultiva della Corte federale d’appello ha sentenziato che Marcello Lippi non potrà svolgere il ruolo di direttore tecnico della Figc. Dopo la richiesta di un parere interpretativo da parte del presidente Carlo Tavecchio in merito all’articolo 3.2 del vigente Regolamento per i servizi di procuratore sportivo e in particolare se “l’attività di procuratore sportivo sia o meno compatibile con l’incarico di natura tecnica svolto presso la Figc, nell’ambito delle squadre nazionali, da soggetto che ha rapporto di parentela di primo grado in linea retta con il procuratore sportivo” è arrivata quest’oggi la decisione.
Il riferimento è alla situazione di Lippi, al quale la Federazione voleva affidare l’incarico di dt, il cui figlio Davide svolge l’attività di agente di calciatori. Secondo la Corte “il rapporto di parentela in linea retta di primo grado con soggetto titolare di incarico federale di natura tecnica rende evidentemente incompatibile, alla stregua della portata generale della norma vigente sopra descritta, l’esercizio dell’attività di procuratore sportivo”.
Un principio che può trovare parziale smentita, e quindi limiti alla sua applicazione, solo quando l’incarico federale attribuito al soggetto ‘in rapporto’ col procuratore sia estraneo all’area tecnica della Federazione o della società affiliata, oppure non sia contrassegnato da potestà decisionale, come nel caso, ad esempio, di mansioni solo operative o dell’atleta tesserato per la società”.