Con la sentenza n. 184 del 2023 (red. Daria de Pretis), la Corte costituzionale ha dichiarato “incostituzionale la disposizione che vietava ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate di ricandidarsi qualora avessero già svolto tre mandati“. Tra le motivazioni, si legge come tale divieto “contrasta con il principio di proporzionalità il divieto definitivo e irreversibile, per chi ha già svolto tre mandati, di ricoprire cariche direttive nelle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali”.
La Corte ha inoltre spiegato che “sebbene il fine della norma, di evitare ‘rendite di posizione’ e garantire la par condicio fra i candidati, sia legittimo e possa giustificare limitazioni all’accesso alle cariche, la radicalità della misura censurata contrasta con il principio costituzionale di proporzionalità che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, impone di mantenere le limitazioni di taluni di essi entro quanto strettamente necessario allo scopo perseguito. Il divieto definitivo di ricoprire le cariche comprime oltre tale limite gli altri interessi in gioco e, in particolare, l’autonomia organizzativa delle federazioni sportive, il diritto di candidarsi di chi ha già svolto tre mandati e la libera scelta dei votanti”.
L’eliminazione del divieto censurato, avvenuta ad agosto, non muta tuttavia i termini della questione poiché “i giudizi a quibus vanno decisi applicando le norme all’epoca vigenti”. La Corte ha infine chiarito che la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, riguarda l’inciso “nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate”.