Le insinuazioni su Rachele Bruni contenute nei documenti pubblicati dal sito di hacker russi “Fancy Bears” sono totalmente infondate. Questo emerge da una approfondita lettura delle carte, come precisano anche i legali della nuotatrice toscana: “Il formoterolo non è una sostanza sic et simpliciter vietata, bensì una sostanza il cui utilizzo terapeutico da sempre è stato concesso in caso di necessità soggettive previa autorizzazione TUE. La stessa sostanza, come deciso dalla Commissione Wada a Settembre del 2011 con effetto dal 1° gennaio 2012 (cfr. sito ufficiale Wada) è stata definitivamente esclusa dalle sostanze proibite, entro determinati limiti di dosaggio (quelli concessi per un limitato periodo alla Bruni). Appare, pertanto, del tutto anacronistico riportare la notizia nel 2016 senza la dovuta precisazione, trattandosi di una atleta olimpica (Rio 2016) qualificatasi nel 2015″.
I legali precisano inoltre che Rachele Bruni, “benché usufruisse di regolare autorizzazione per l’utilizzo a scopo terapeutico del formoterolo – come da certificato rilasciato dalla FINA e comunicato alla WADA per il quadriennio a partire dal 20/09/2010 (ma utilizzato dalla Bruni solo fino al settembre 2012) – e nonostante la citata esclusione della sostanza dalla lista di quelle considerate dopanti dal gennaio 2012, è stata comunque nel medesimo periodo sottoposta a svariati controlli antidoping da parte sia dell’organismo internazionale (Wada) che di quello nazionale, tutti con esito negativo (sia prima che dopo l’esclusione del formoterolo dalla lista delle sostanze dopanti)“.