Serie B

Ricorso Reggina respinto, motivazioni Collegio di Garanzia: “Infondato per sette motivi”

Stadio Oreste Granillo, Reggina
Stadio Oreste Granillo, Reggina - Foto LiveMedia/Valentina Giannettoni

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha pubblicato le motivazioni per quanto riguarda il ricorso della Reggina contro la decisione della Figc di estromettere il club dalla Serie B. Il reclamo è stato respinto perché dichiarato come in parte inammissibile e per sette diversi motivi infondato, così come spiegano gli stessi giudici nel comunicato ufficiale di cui vi proponiamo uno stralcio.

“Le ragioni sono infondate, in quanto la Reggina non è in regola con gli adempimenti prescritti rispetto al pagamento dei debiti fiscali e previdenziali previsti dal Manuale (punti 10, 14 e 15) alla data del 20 giugno. Né diversamente potrebbe opinarsi sostenendo che il ricorrere agli istituti di regolazione della crisi o della insolvenza sia idoneo a “congelare” i propri debiti e poter affermare che sono “non ancora scaduti” e “diverranno esigibili solo” nel termine previsto da una intervenuta decisione di omologa neanche, nella fattispecie, passata in giudicato; ii. infondate, con riferimento al terzo ed il quinto motivo di ricorso, in quanto il termine previsto dal manuale è perentorio, come detto, posto a garanzia della par condicio di tutte le società aspiranti al conseguimento della Licenza Nazionale; iii. infondate, con riferimento al quarto motivo di ricorso, in quanto le disposizioni del citato C.U. n. 169/A non hanno alcun illegittimo carattere di irretroattività, applicandosi alle ammissioni per la stagione sportiva 2023/2024 e alle “società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza”; senza contare che è proprio grazie a questo C.U. che la Reggina ha potuto concorrere alla concessione della Licenza Nazionale, pur se con esito negativo; iv. infondate, con riferimento al sesto motivo, in quanto il dettato normativo del C.U. n. 169/A è chiaro nel richiamare “provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti” comunque “definitivi”. La sentenza del Tribunale di Reggio Calabria è, pertanto, ad oggi sub iudice e ben potrebbe essere annullata. Non si può neppure trascurare, infatti, che la prevalente parte debitoria della Reggina è relativa proprio a debiti con l’Erario, con l’INPS e con l’INAIL e che la decisione prevede il pagamento a tali Enti del solo 5% di quanto dovuto. Circostanza ritenuta dagli stessi Enti “irricevibile” ed “impraticabile”; Pag 14 v. infondate, con riferimento al settimo e ottavo motivo, in quanto il Comunicato n. 169/A è chiaro nel prevedere che le società debbano “entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti”, in questo caso, di omologazione, e che “per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti”, la società debba comunque osservare gli adempimenti previsti dal Sistema delle Licenze; vi. infondate, con rifermento al nono motivo di ricorso, in quanto l’importo (come detto comunque risultante da un provvedimento di omologazione non passato in giudicato e frutto di una prospettazione individuale del quantum dovuto) è stato comunque versato successivamente alla scadenza del termine perentorio del 20 giugno 2023; vii. infondate, con riferimento all’undicesimo motivo, in quanto nessuna disparità di trattamento rispetto alla società Lecco può essere predicata, poiché in primis trattasi di fattispecie diverse (a quest’ultima erano stati eccepiti difetti rispetto ai Criteri infrastrutturali e non anche legali ed economico finanziari), e poiché il Sistema delle Licenze applicabile al Lecco (C.U. n. 66/A) prevedeva un doppio termine. 11. Pertanto, ricorso deve per tutti i suddetti motivi essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte rigettato, perché infondato”.

IL DISPOSITIVO COMPLETO

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