Il Collegio di Garanzia dello Sport ha pubblicato le motivazioni per quanto riguarda il ricorso del Perugia contro il Lecco, che come si ricorda lunedì è stato accolto. Il principale motivo risiede nella perentorietà dei termini che è stata violata dal club neopromosso, che avrebbe infatti indicato in ritardo lo stadio in cui avrebbe giocato il campionato di Serie B, contravvenendo a una chiara regola decisa dalla Figc, che poi ha comunque deciso di “chiudere un occhio”.
“Nel caso di specie, il termine del 20 giugno 2023 per il deposito della documentazione volta a dimostrare la rispondenza ai criteri infrastrutturali previsti dal Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9 novembre 2022 è qualificato esplicitamente da quest’ultimo come ‘perentorio’. Alla luce delle già esposte rationes di quest’area dell’ordinamento sportivo e della qualificazione formale del termine, non sembra rinvenibile nell’ordinamento alcuna indicazione che induca a ritenere plausibile un’interpretazione che ne prospetti una deroga in caso di inosservanza. E, del resto, non è un caso che manchi, nella normativa federale relativa al gioco del calcio, una disposizione da cui sia plausibile trarre una norma-principio volta a consentire una regolarizzazione della documentazione presentata dopo la scadenza di un termine di questo tipo. Va, dunque, condivisa l’argomentazione della ricorrente circa la violazione, da parte della Calcio Lecco 1912 s.r.l., dei termini perentori stabiliti dal comunicato ufficiale della FIGC n. 66/A del 9 Pag 9 novembre 2022 e dal sistema delle Licenze Nazionali. Come detto, il termine del 20 giugno 2023 per la presentazione della documentazione afferente al rispetto dei criteri infrastrutturali degli stadi ospitanti le gare casalinghe del prossimo Campionato di Serie B risulta senz’altro identificabile come ‘perentorio’ e, in assenza di una disposizione da cui possa trarsi la configurabilità di un onere di regolarizzazione della documentazione presentata dopo lo spirare del termine, si deve ritenere che la società Calcio Lecco sia sprovvista dei requisiti richiesti e vada, per l’effetto, esclusa dall’ammissione al Campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024. L’accoglimento del ricorso alla luce della perentorietà del termine violato e la priorità logica di questa doglianza fanno sì che i restanti motivi rimangano assorbiti”.