Dalle motivazioni della Corte d’Appello Figc in merito alla sentenza sul caso plusvalenze che ha portato al -10 in classifica di penalizzazione per la Juventus, emerge come si sia arrivato al proscioglimento dei dirigenti senza deleghe, Pavel Nedved su tutti, per i quali la CAF ha riconosciuto come non ci fosse alcuna evidenza probatoria circa la loro responsabilità nelle violazioni contestate al club.
Si legge: “Sotto diverso profilo, il collegio di Garanzia dello Sport, ha evidenziato che l’effettiva partecipazione e consapevolezza dei
componenti del CdA, non muniti di deleghe, con compiti di gestione societaria e non sportiva, in relazione alle operazioni di natura
sportiva di che trattasi, sconta anche l’esame del modello organizzativo adottato dalla società calcistica con riferimento al ruolo ed
alla funzione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex art. 154-bis del D.lgs. 24/02/1998, n. 58 (T.U.F.), il
cui operato “risulterebbe in linea con l’inconsapevolezza di tutti i membri del CdA, non esecutivi, della Juventus spa, in relazione
alle operazioni contestate”. Il comma 2 del citato articolo 154-bis dispone che: “Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili”. Osserva il Collegio di Garanzia al riguardo che la figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili svolge una funzione societaria sostanziale di attestazione di “conformità dei documenti ai principi contabili internazionali ed alle risultanze dei libri e delle scritture contabili”. Il ruolo e la funzione di tale figura professionale andava valutato, al fine di escludere o meno, la responsabilità dei consiglieri non muniti di delega operativa. All’interno di questo stretto perimetro si pongono le considerazioni di competenza di questa Corte, in ordine alla valutazione “dell’apporto causale” degli amministratori del CdA senza delega. Al riguardo nessun riscontro oggettivo è rinvenibile nell’atto di deferimento del 1° aprile 2022 che nel richiamare la relazione di indagine, individua, genericamente (pag. 114/118), la violazione dell’art. 4, CGS nell’aver disatteso l’obbligo di “agire informato”, nella mera approvazione delle trimestrali e dei bilanci interessati dalle plusvalenze”.
E ancora: “In definitiva, il materiale probatorio offerto, anche letto alla luce della difesa conclusiva svolta all’udienza odierna dalla Procura federale, non raggiunge lo standard probatorio richiesto per l’affermazione della responsabilità in ambito sportivo, seppure detto standard, come è noto, si attesti ad un livello inferiore rispetto ad altri ambiti processuali (CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3) e ciò vale, in generale, per tutti i consiglieri del CdA non esecutivi e, in particolare, per il consigliere Pavel Nedved, la cui posizione la Procura federale, sia in sede di deferimento che della successiva istanza di revocazione, non aveva in alcun modo differenziato rispetto agli altri consiglieri di Amministrazione non provvisti di delega. Conclusivamente, nessun documento di indagine è idoneo a dimostrare il concorso dei Consiglieri senza delega alla gestione delle operazioni sportive che hanno determinato “plusvalenze da operazioni incrociate”, e quindi la violazione dell’obbligo di agire informato, sia nella forma attiva che in quella omissiva di cui si è già dato conto. Ne consegue il proscioglimento degli stessi dalle accuse loro ascritte”.