Serie A

Juventus, il ricorso per il caso curva-Lukaku accolto per un errore della Procura Figc

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Tifosi Juventus - Foto LiveMedia/Nderim Kaceli

Dal dispositivo completo della Corte Sportiva d’Appello, che alcuni giorni fa aveva accolto il ricorso della Juventus in seguito alla decisione del giudice sportivo di chiudere la curva per la sfida contro il Napoli per via dei cori razzisti nei confronti di Lukaku in Coppa Italia, emerge come la decisione è stata presa, senza dunque entrare nel merito, a causa di una leggerezza della Procura Figc. Chiné e i suoi collaboratori, infatti, hanno inviato la trasmissione dei propri rapporti al giudice sportivo alle ore 14.12 di mercoledì 5 aprile, la data successiva alla sfida del 4 aprile dell’Allianz Stadium. Ma l’articolo 62 comma 1 indica nelle ore 14 il termine perentorio per mandare la pec al giudice sportivo, e così la Procura federale ha mancato il limite per appena dodici minuti. Dal momento che la pronuncia del giudice sportivo è avvenuta basandosi su questi documenti, inviati però oltre tempo massimo, è stato obbligatorio per la Corte Sportiva d’Appello annullare la sanzione e accogliere il ricorso dei bianconeri.

La Procua Figc aveva addotto alcune motivazioni per spiegare i motivi alla base dell’invio tardivo rispetto al termine ultimo perentorio, ma non sono stati ritenuti impattanti dalla corte presieduta da Volpe: “Non è stata infatti prodotta alcuna prova dei problemi di trasmissione asseritamente incontrati dal collaboratore della Procura nelle due ore precedenti l’invio del Rapporto, né è stato provato in alcun modo un suo legittimo impedimento nel superare tali asseriti problemi. La stessa relazione tecnica prodotta dalla Procura federale (“Verifica informatica sulla mancata consegna di una mail”) non è infatti idonea a dimostrare l’oggettività e l’assolutezza di tali asseriti impedimenti, limitandosi a fornire delle plausibili spiegazioni alla mancata consegna di un messaggio email. La Procura avrebbe potuto – e dovuto – produrre prove a suffragio di quanto affermato al momento stesso della (tardiva) trasmissione, in grado di giustificare il mancato rispetto del termine decadenziale dell’art. 62, comma 1, CGS. Per tutti questi motivi, la Relazione della Procura federale trasmessa al Giudice Sportivo relativamente ai cori di discriminazione raziale occorsi durante la gara Juventus/Internazionale del 04.04.2023 non può essere utilizzata”.

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