L’Udinese non demorde e ricorre al Collegio di Garanzia contro l’omologazione del 2-6 subito lo scorso 9 gennaio contro l’Atalanta. In particolare, il club friulano chiede: in via principale di annullare senza rinvio la decisione della Corte d’appello della Figc e di ordinare direttamente alla Lega Serie A e alla Figc la disputa della partita.
Nella nota del club si legge che “tale tipologia di decisione di annullamento senza rinvio, si fonda: 1) in ragione dell’applicazione dell’art. 62, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, non essendo necessari “ulteriori accertamenti di fatto”; 2) in ragione della natura dei vizi dedotti, consistenti in macroscopiche violazioni delle normative statali e sportive richiamate, di palese evidenza e ben più rilevanti rispetto alla comunque dedotta insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia; 3) in ragione della inconfigurabilità di alcuna eventuale ulteriore discrezionalità (da rimettere mediante rinvio al Giudice di Appello), laddove venga riconosciuta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione delle norme di diritto richiamate; 4) in ragione dell’esigenza di celerità dell’intero procedimento giudiziale sportivo, volto a garantire che la gara in questione, laddove ne sia sancita la disputa, possa essere giocata in tempi più rapidi possibili, come peraltro indicato dall’art. 2, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva del Coni (‘per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale’); 5) in ragione dei numerosi precedenti dello stesso Collegio di Garanzia, che – laddove ha accolto i ricorsi avverso provvedimenti di omologazione della gara – ha annullato senza rinvio, ordinando la disputa della relativa gara”.
Inoltre, in via subordinata l’Udinese chiede “di annullare con rinvio, per le ragioni indicate in narrativa, la decisione impugnata, rimettendo la fattispecie alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame della questione; in tale eventualità, si chiede al Collegio di rimettere la questione alla Corte Sportiva d’Appello della Figc per valutare la domanda di illegittimità dell’omologazione del risultato della gara Udinese – Atalanta, sulla base delle ragioni sostanziali prospettate (violazione della regolarità per sussistenza di ‘forza maggiore sostanziale’) ed a prescindere da quanto dalla stessa considerato, ovvero dagli elementi di fatto irrilevanti (avvenuta disputa della gara) e dagli elementi di diritto meramente formali ed irrilevanti (attestazione di regolarità formale contenuta nel referto dell’Arbitro), che nulla hanno a che vedere con il controllo di regolarità sostanziale della gara da parte della giustizia sportiva, previsto dall’art. 65, lett. b, del codice di giustizia sportiva della Figc, che, nella fattispecie, è stato del tutto omessa dalla Corte sportiva di appello, con evidente diniego di giustizia”.