Il Tar del Lazio ha confermato il provvedimento con il quale nel novembre 2020 l’Antitrust ha dichiarato “vessatorie” alcune clausole delle “condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento per la stagione 2019/2020” della S.S. Lazio. Il Tribunale, attraverso una sua sentenza, ha respinto il ricorso proposto dalla società sportiva, nei confronti della quale i giudici hanno ritenuto di dover confermare anche la sanzione di 30mila euro inflitta dall’Autorità per non avere dato esecuzione all’ordine di pubblicazione contenuto nel primo provvedimento. Il provvedimento impugnato concludeva un procedimento aperto in seguiti di alcune segnalazioni sulle condizioni di sottoscrizione degli abbonamenti per assistere alle partite del campionato di calcio di Serie A nella Stagione 2019/2020 praticate dalla S.S. Lazio S.p.A. Si legge che, con una clausola, la società escludeva “il diritto dell’abbonato al rimborso di quota-parte del suo abbonamento nel caso una partita si tenga in una giornata diversa da quella programmata secondo il calendario predisposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A”, e con un’altra clausola escludeva “il diritto dell’abbonato a ricevere il rimborso di quota parte del proprio abbonamento ed esclude il diritto dell’acquirente ad un titolo di accesso a una competizione nel caso in cui la partita programmata non si giochi ovvero si giochi ‘a porte chiuse’, ovvero ancora si giochi in altro stadio. In quest’ultimo caso al tifoso è riconosciuto un tagliando per seguire la competizione nell’altro impianto (con spese di trasferta a proprio carico), salvo effettiva disponibilità. Negli altri casi, al tifoso è riconosciuto un tagliando per assistere a un’altra partita ‘casalinga’ della Lazio individuata unilateralmente dalla Societa’”.
Sempre secondo quanto riferisce il Tar: “entrambe le clausole non riconoscono, già nel momento genetico del confezionamento del regolamento contrattuale, l’azione restitutoria in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero, che è lo stesso, in caso di inutilizzabilità della stessa da parte del tifoso creditore (oltre all’esclusione del risarcimento, nella clausola sub A) in senso assoluto, e cioè anche laddove l’impossibilità sopravvenuta sia stata causata da responsabilità della stessa società calcistica)”. Ne consegue quindi che: “la legittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato con l’atto introduttivo del giudizio nonchè l’inesistenza di alcuna invalidità derivata ravvisabile nel secondo provvedimento con cui l’Autorità ha sanzionato l’inottemperanza del professionista all’imposto ordine di pubblicazione”. E infine, quanto alla contestata entità della sanzione, il Tar ha osservato che “alcuna sproporzione ovvero apparente irragionevolezza è ravvisabile nel quantum determinato dall’amministrazione”.